La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di
regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 e
scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambi di Note di
cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.
Art. 3.
Il completamento della valorizzazione agraria nei comprensori
colonici di cui all'art. 10 dell'Accordo italo-libico sopra indicato
e' affidato all'Ente per la colonizzazione della Libia, che assumera'
anche la gestione della attivita' di colonizzazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
Art. 4.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare una convenzione
con uno o piu' istituti di credito di diritto pubblico o di interesse
nazionale per il finanziamento dell'Ente per la colonizzazione della
Libia per le spese che incontrera' per l'attuazione del "Piano di
ulteriore avvaloramento" previsto dall'art. 10 del sopra indicate
Accordo.
La convenzione stabilira' le modalita', i termini, nonche'
l'ammontare dei finanziamenti e dei recuperi da effettuare.
Art. 5.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a versare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale la somma di lire un miliardo, in
dieci rate annuali da lire 100 milioni ciascuna, senza interessi, ad
iniziare dall'esercizio 1957-58, a titolo di rimborso forfettario
delle somme tutte erogate fino al 30 novembre 1956 dal detto Istituto
a favore della propria attivita' di colonizzazione in Tripolitania e
dell'anticipazione di lire 660 milioni concessa all'Ente per la
colonizzazione della Libia ai sensi della legge 18 agosto 1954, n.
926, le cui disposizioni restano abrogate.
Art. 6.
Per gli indennizzi da liquidarsi ai proprietari italiani dei beni
di cui all'allegato A del citato Accordo italo-libico, che ne
facciano richiesta nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore
dell'Accordo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 29
ottobre 1954, n. 1050.
Art. 7.
E' autorizzata la spesa fino alla concorrenza di lire 150 milioni
per i rimpatri e l'assistenza in Italia delle famiglie coloniche che
dovessero abbandonare la Libia, sempre che a seguito del
ridimensionamento dei comprensori colonici conseguente alla
esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1, si renda impossibile
l'assegnazione alle medesime di altro idoneo podere.
Art. 8.
Le somme che il Ministero del tesoro dovra' fornire agli Istituti
di credito di cui all'art. 4, non potranno superare lire 1.200
milioni nell'esercizio 1957-58, lire 850 milioni nell'esercizio
1958-59 o lire 450 milioni nell'esercizio 1959-60.
Agli oneri di complessive lire 3.200 milioni derivanti per
l'esercizio 1957-58 dall'applicazione della presente legge, si
provvedera' a carico del fondo dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a
sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in
corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Lacco Ameno, addi' 17 agosto 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - MEDICI
- GUI - CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Accordo fra l'Italia e la Libia
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI LIBIA
Allo scopo di definire in maniera amichevole e con reciproca
soddisfazione le questioni in pendenza fra i due Paesi;
Tenuta presente la Risoluzione del 15 dicembre 1950, n. 388 V, con
cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotto' disposizioni
economiche e finanziarie relative alla Libia;
Nel desiderio di iniziare una nuova fase delle loro relazioni e di
instaurare una sempre piu' intima amicizia e cooperazione fra i due
Popoli;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1.
I due Governi inizieranno, al piu' presto possibile, trattative per
la stipulazione di un Trattato di commercio e navigazione e di un
Accordo culturale da inserire nel piu' vasto quadro di un Trattato di
amicizia fra i due Paesi.
Articolo 2.
Agli effetti del presente Accordo si intende per "Risoluzione" la
Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, n. 388 V.
Articolo 3.
I due Governi dichiarano che lo Stato Libico e' succeduto allo
Stato italiano nei diritti sul demanio pubblico e sul patrimonio
indisponibile.
Articolo 4.
Il Governo italiano, in adempimento di quanto previsto dalla
Risoluzione, conferma l'avvenuto trasferimento allo Stato Libico dei
beni mobili ed immobili esistenti in Libia che costituivano il
patrimonio disponibile dello Stato italiano od appartenevano ad
aziende autonome statali italiane. Il Governo Libico dal canto suo
riconosce che, oltre i beni delle dette categorie, quali risultanti
dai registri fondiari e comunque in suo possesso, null'altro avra' a
pretendere a tale titolo dallo Stato italiano.
Articolo 5.
Il Governo Libico, quale avente causa dello Stato italiano nei
diritti relativi ai beni indicati nei precedenti articoli, dichiara
di riconoscere i diritti immobiliari dei terzi, i quali, in
conseguenza, non potranno avanzare per tali diritti alcuna pretesa
nei confronti dello Stato italiano. Il Governo Libico si riserva
l'esercizio dei diritti gia' spettanti allo Stato italiano nei
confronti dei terzi.
Articolo 6.
Il Governo italiano, in relazione a quanto disposto dalla
Risoluzione, trasferisce allo Stato Libico i beni situati in Libia
indicati nell'allegato A e appartenenti agli Enti specificati
nell'allegato stesso.
Il Governo Libico, per i trasferimenti previsti nel presente
articolo, s'impegna a rispettare i diritti dei terzi con esclusione
delle eventuali obbligazioni verso Enti pubblici italiani.
Articolo 7.
Conformemente al disposto dell'art. 1, paragrafi 5 e 7 della
Risoluzione, lo Stato italiano trattiene, come necessari al
funzionamento dei propri Servizi diplomatici e consolari e per le
proprie istituzioni scolastiche in Libia, i beni immobili di cui
all'allegato B.
Il Governo italiano s'impegna a consegnare allo Stato Libico, entro
un mese dalla data dello scambio delle ratifiche del presente
Accordo, gli edifici scolastici che detiene attualmente e che -non
sono compresi nell'allegato B.
Il Governo Libico s'impegna a rilasciare, entro il termine di un
mese dallo scambio delle ratifiche, i titoli definitivi di libera
proprieta' intestati alla Repubblica italiana relativi ai beni
immobili indicati nel suddetto allegato.
Il Governo Libico trasferisce in proprieta' gratuitamente ad una
istituzione benefica italiana da designarsi dal Governo italiano
un'area di mq. 28.000 entro il perimetro della pianta annessa -
allegato C - necessaria per la costruzione di un ospedale da parte
della predetta istituzione, in base a un progetto approvato dal
Governo italiano e sottoposto all'approvazione del Governo Libico.
Articolo 8.
Il Governo Libico prende atto che il Governo italiano, nel
consegnare i documenti che erano in suo possesso e il cui
trasferimento e' previsto dalla Risoluzione, ha fatto presente che le
ricerche di ulteriori documenti proseguono e che essi saranno
consegnati a mano a mano che saranno rinvenuti.
I due Governi si impegnano a facilitare la consegna dei documenti
di reciproco interesse ai cittadini dei due Stati, che ne facessero
richiesta, nell'osservanza delle rispettive leggi interne.
Articolo 9.
Il Governo Libico dichiara, anche agli effetti di quanto previsto
dall'art. 6, par. 1 della Risoluzione, in merito al rispetto dei
diritti ed interessi dei cittadini italiani in Libia, che nessuna
contestazione, anche da parte di singoli, potra' essere avanzata nei
confronti delle proprieta' di cittadini italiani in Libia, per fatti
del Governo e della cessata Amministrazione italiana della Libia,
intervenuti anteriormente alla costituzione dello Stato Libico.
Il Governo, Libico garantisce pertanto ai cittadini italiani
proprietari di beni in Libia, nel rispetto della legge libica, il
libero e diretto esercizio dei loro diritti.
Il Governo della Libia, per effetto della successione di sovranita'
fra i due Stati, essendo subentrato nei poteri del Governo italiano
anche per quanto riguarda tutte le concessioni agricole ed urbane, da
quest'ultimo a suo tempo accordate, ha provveduto mediante
Commissione mista e in conformita' alla disposizione di cui all'art.
9, par. 1 della Risoluzione, ad accertare lo stato di adempimento
degli obblighi previsti dai disciplinari.
In seguito ai risultati dell'accertamento effettuato, il Governo
della Libia dichiara che per le concessioni elencate nell'allegato D
e' stato constatato l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti e
si impegna pertanto a rilasciare, entro tre mesi dalla ratifica del
presente Accordo, i titoli di piena e definitiva proprieta', con
cancellazione della clausola risolutiva, per gli immobili indicati
nel medesimo allegato D, a condizione che i titolari abbiano
provveduto o provvedano al pagamento del saldo del prezzo d'acquisto
stabilito all'atto della concessione.
Articolo 10.
Per quanto riguarda il completamento della valorizzazione agricola
a suo tempo intrapresa dalla cessata Amministrazione italiana in
Tripolitania e' stato convenuto quanto segue:
a) nei comprensori dell'Ente per la colonizzazione e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Ramo
colonizzazione - Giud Daiem (Oliveti), Fonduk-el-Togar, Hascian e
Azizia (per quanto riguarda n. 9 poderi) non e' necessaria la
esecuzione di ulteriori lavori di valorizzazione agraria e pertanto
il Consiglio di sorveglianza provvedera' affinche' l'Ufficio
fondiario libico competente rilasci, nel termine di tre mesi dallo
scambio delle ratifiche del presente Accordo, i titoli definitivi di
proprieta' dei poderi a favore dei coltivatori italiani indicati
nell'elenco allegato E (dall'1 al 7).
Il Governo Libico si impegna a dare disposizioni in conformita' al
predetto Ufficio fondiario;
b) la gestione stralcio dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale - (Ramo colonizzazione) - e la gestione-stralcio dell'Ente
per la colonizzazione, ad avvenuto scambio delle ratifiche del
presente Accordo, daranno corso alla stipulazione dei singoli atti
per il trasferimento del diritto di proprieta' a favore dei
coltivatori italiani sui poderi facenti parte dei comprensori
Az-Zahara (Bianchi), An-Nasira, (Giordani), Al-Amiria (Micca),
Ghanima (Corradini), Tummina (Crispi), Ad-Dafnia (Garibaldi),
Al-Khadra' (Breviglieri) e Azizia (per 13 poderi) - di cui alle
planimetrie, allegato E 5 ed allegato F (dall'1 al 5), ed all'elenco
dei poderi, allegato G (1 e 2) - con facolta' di iscrizione
ipotecaria dei debiti colonici a favore dell'Ente finanziatore.
Il Governo Libico si impegna a far rilasciare i titoli definitivi
di proprieta' a favore dei detti coltivatori italiani da parte del
competente Ufficio fondiario per ogni singolo podere entro tre mesi
dal momento in cui sara' stata rilasciata la dichiarazione del
Consiglio di sorveglianza di constatata esecuzione dei lavori
previsti dallo speciale "piano di ulteriore avvaloramento" (allegato
H). Il "Piano" sara' finanziato dall'Italia ed eseguito nel termine
massimo di quattro anni dallo scambio delle qratifiche del presente
Accordo.
Il Consiglio di sorveglianza emettera' le dichiarazioni
sopraspecificate gradualmente non appena saranno stati eseguiti i
lavori previsti dal "e Piano". Agli effetti di tale accertamento non
avranno rilevanza i risultati conseguiti a seguito dei detti lavori.
Tenuta, presente la necessita' di attuare il "Piano di ulteriore
avvaloramento", in maniera organica, la gestione-stralcio
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e la
gestione-stralcio dell'Ente per la colonizzazione della Libia, sino
al momento in cui stipuleranno i sopra specificati singoli atti di
trasferimento di proprieta' dei poderi, potranno effettuare
spostamenti di coltivatori italiani da un comprensorio all'altro tra
quelli sopraindicati e da un podere all'altro nell'ambito dello
stesso comprensorio e potranno apportare modifiche all'estensione
degli stessi poderi;
c) i beni di uso comune, di cui all'allegato I (dall'1 al 10),
verranno trasferiti in proprieta' condominiale alle cooperative
costituite o da costituirsi fra i coltivatori di ogni singolo
comprensorio.
Gli immobili, di cui all'allegato L (1 e 2), passeranno in
proprieta' allo Stato Libico;
d) la gestione-stralcio dell'istituto nazionale della previdenza
sociale (I.N.P.S.) - Ramo Colonizzazione - cedera' a titolo gratuito
al Governo della Libia la centrale elettrica, le linee di
distribuzione nonche' i beni elencati nell'allegato M siti nel
comprensorio di Az-Zahara (Bianchi). Tale cessione avverra' non
appena l'Ente Libico per la produzione di energia elettrica (Tripoli
Electric Corporation - T.E.C.) sara' in condizione di fornire
l'energia occorrente alle necessita' dei comprensori di Az-Zahara
(Bianchi), di An-Nazira (Giordani), di Al-Amiria (Micca), previste in
almeno chilowattora 4000 (quattromila) giornalieri.
Alla data dello scambio delle ratifiche del presente Accordo
verra' redatto dai rappresentanti dell'Ente Libico (T.E.C.) e
dell'I.N.P.S., il verbale di consistenza delle attrezzature della
centrale di Az-Zahara (Bianchi).
La gestione-stralcio dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (I.N.P.S.) sino alla data della detta cessione della
centrale, provvedera' a proprie spese alla manutenzione ordinaria
compresa quella dei motori attualmente efficienti, in modo da
consegnarli funzionanti e tali che la loro capacita' di produttivita'
presenti unicamente il deperimento causato dal periodo di uso.
L'Ente Libico per la produzione di energia elettrica (T.E.C.) al
momento in cui rilevera' la predetta centrale elettrica, stipulera'
singoli contratti con i coltivatori italiani utenti nei suddetti
comprensori, in base alle condizioni e alle tariffe ordinarie vigenti
in Libia per uso agricolo e per illuminazione.
Nel frattempo, ed allo scopo di mettere in condizione la
gestione-stiralcio dell'I.N.P.S. - Ramo colonizzazione - di poter
realizzare il previsto "piano di ulteriore avvaloramento", allegato
al presente Accordo, nei predetti tre comprensori il Governo Libico:
1) s'impegna a far rispettate dal detto Ente Libico (T.E.C.) il
contratto a suo tempo stipulato tra l'I.N.P.S. e la S.E.C.I. a
tuttora in vigore per la fornitura, di energia elettrica integrativa
di 1200 (milleduecento) chilowattora giornalieri;
2) a cedere, inoltre, entro il febbraio 1957 l'uso del motore
Diesel Tosi J 08 (Kw 800) che verra' installato nella centrale del
comprensorio di Az-Zaliara (Bianchi) a cura e spese della
gestione-stralcio dell'I.N.P.S.;
e) i poderi e i terreni non inclusi nella delimitazione
perimetrale dei comprensori di cui alla lettera a) e b) di Azizia,
Fonduk-el-Togar, Ar-Zhara (Bianchi), An-Nasira (Giordani), Al-Amiria
(Micca), Tummina (Crispi), Ad-Dafnia (Garibaldi), Al-Khadra'
(Breviglieri), Ghanima (Corradini) (vedi allegato N (1 e 2) saranno
restituiti allo Stato Libico. I comprensori di Qasr Garabulli
(Castelvedere), Al-Guseca (Marconi), Tarluna, Al-Krarim (Gioda) e
Sidi Essed (Tazzoli) verranno altresi' restituiti allo Stato Libico,
che rispettera' i diritti derivanti dai disciplinari di concessione
nei confronti di quei coltivatori che decidessero di rimanere nei
loro poderi (vedi allegato 0 dall'1 al 6);
f) alla data del 30 novembre 1956 sara' costituito un Consiglio
di sorveglianza misto italo-libico regolato dallo statuto - allegato
P.
Con la costituzione del detto Consiglio di sorveglianza cesseranno
i provvedimenti relativi alla misura cautelare ("custodia") emessa
nei confronti dei due Enti di colonizzazione di cui al presente
articolo.
Articolo 11.
Il Governo Libico garantisce il libero trasferimento dall'Italia in
Libia dei finanziamenti necessari alle due Gestioni-stralcio degli
Enti di colonizzazione di cui al precedente articolo, nonche' delle
forniture alle stesse di macchinari ed altri materiali, comunque
occorrenti alla ulteriore valorizzazione agraria dei comprensori.
Qualora, nel termine di quattro anni dalla introduzione in Libia,
tali macchinari e materiali venissero ad avere una diversa
destinazione, rimane inteso che essi potranno essere sottoposti al
pagamento dei normali diritti doganali.
Il Governo Libico garantisce che saranno mantenute le agevolazioni
fiscali attualmente in vigore per quanto riguarda i trasferimenti del
diritto di proprieta' dei poderi a favore dei coltivatori.
Articolo 12.
L'Istituto libico di assicurazione sociale, alla data in cui
iniziera' il funzionamento, si assumera' le obbligazioni degli
Istituti italiani (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. - I.N.P.S.) contratte nei
confronti degli assicurati abitanti a tale data in Libia. Il
trasferimento delle obbligazioni avverra' in base alle norme e alle
modalita' di cui all'allegato Q.
Gli Istituti italiani di assicurazione (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. -
I.N.P.S.), alla data suindicata, trasferiranno all'Istituto libico le
riserve nell'ammontare complessivo di lire libiche 175.000 (lire
libiche centosettantacinquemila).
I predetti tre Istituti italiani, allo scopo anche di agevolare
l'Istituto libico nella costituzione di proprie riserve, cederanno
tutti i loro beni mobili ed immobili, situati in Libia, eccedenti il
valore delle riserve, per il prezzo di lire libiche 325.000 (lire
libiche trecentoventicinquemila).
Articolo 13.
Il Governo italiano dichiara che con legge 2 novembre 1955, n.
1117, e' stato regolato da parte sua il pagamento delle pensioni e
degli altri trattamenti di quiescenza al personale militare e civile,
gia' dipendente dalla cessata Amministrazione italiana della Libia,
con rispetto dei diritti quesiti del personale stesso.
Articolo 14.
Le disposizioni dell'art. 8 della Risoluzione sulla proprieta'
letteraria ed industriale restano in vigore fra i due Governi.
Articolo 15.
A) I cittadini italiani che abbiano lasciato la Libia
definitivamente dopo il 10 giugno 1940 e prima dell'entrata in vigore
del presente Accordo, purche' residenti in Libia prima del 15
dicembre 1950, fissando la loro normale residenza in Italia, possono
vendere liberamente i loro beni mobili ed immobili e trasferire in
Italia i loro beni mobili e capitali, ivi compreso il ricavato delle
vendite dei loro beni mobili ed immobili.
B) I cittadini italiani, residenti in Libia anteriormente al 15
dicembre 1950, che abbiano conservato la loro normale residenza in
Libia fino alla, data dell'entrata in vigore del presente Accordo e
che intendano rientrare definitivamente in Italia, possono, entro il
termine di quattro anni previsto qui di seguito, vendere liberamente
i loro beni mobili ed immobili e trasferire in Italia i loro beni
mobili e capitali ivi compreso il ricavato della vendita dei loro
beni, mobili ed immobili.
C) Le Societa', costituite secondo la legislazione italiana e con
sede sociale in Italia, possono trasferire in Italia entro il termine
prescritto qui di seguito i loro beni mobili e capitali, ivi compreso
il ricavato della vendita dei loro beni e della liquidazione delle
loro attivita'.
Le Societa', costituite secondo la legislazione italiana e con sede
sociale in Libia, che desiderano trasferire detta sede in Italia,
possono trasferire, entro il termine prescritto, i loro beni mobili e
capitali e il ricavato della vendita dei loro beni esistenti in Libia
e della liquidazione delle loro attivita' a condizione che piu' del
50% del capitale della societa' appartenga a persone fisiche
normalmente residenti fuori della Libia o a persone giuridiche la cui
sede centrale sia fuori della Libia e a condizione che la maggior
parte della loro attivita' sia esercitata fuori della Libia.
D) Il trasferimento dei beni mobili e capitali sara' effettuato
secondo le norme e modalita' seguenti:
1) gli interessati devono provvedere alla vendita dei loro beni
entro il periodo di quattro anni dalla data dello scambio dei
documenti di ratifica del presente Accordo e presentare al Governo
Libico, entro tale termine, le loro richieste per il trasferimento
dei loro capitali ed il Governo Libico si riserva, il pieno diritto
di predisporre tutti quei provvedimenti che reputa necessari e
indispensabili per l'accertamento della nazionalita' del richiedente,
della sua, residenza in Libia, della sua effettiva qualita' di
proprietario dei beni da trasferire ed in generale per l'accertamento
di quanto si renda necessario per l'effettuazione del trasferimento,
senza peraltro che da cio' possa derivare ai cittadini italiani alcun
intralcio o impedimento all'esercizio del loro diritto al
trasferimento o alcuna lesione a tale diritto in qualsiasi maniera;
2) il Governo Libico concede l'autorizzazione ai trasferimenti
fino alla concorrenza di lire libiche 5.000 (lire libiche cinquemila)
per ciascuna domanda e per in importo annuo complessivo non inferiore
alle lire libiche 300.000 (lire libiche trecentomila) sino a totale
esaurimento delle richieste di trasferimento.
L'eventuale disponibilita' del plafond, annuo sara' utilizzata per
soddisfare le richieste di trasferimento eccedenti le lire libiche
5.000 (lire libiche cinquemila). Per il primo biennio,
esclusivamente, la, quota del plafond, eventualmente non utilizzata
durante il primo anno, verra' aggiunta al plafond del secondo anno.
Qualora, alla fine di ciascun anno, il plafond, non presentasse
disponibilita' per soddisfare tutte le richieste, i trasferimenti
rimasti parzialmente o totalmente insoddisfatti, saranno autorizzati
con ordine prioritario, rispetto alle domande dell'anno successivo;
3) i beni da trasferire sono quelli che appartengono al
richiedente alla data del 31 marzo 1956. La priorita' per il
trasferimento sara' determinata, dalla data di presentazione della
relativa richiesta;
4) i beni autorizzati per il trasferimento saranno esenti dai
diritti di esportazione.
Resta inteso, agli effetti dell'applicazione delle presenti
disposizioni ed indipendentemente dall'adempimento di tutti i
requisiti previsti o necessari per dar corso al trasferimento, che le
autorita' libiche non sono tenute ad autorizzare irrevocabilmente il
richiesto trasferimento se non dopo l'accertamento che il richiedente
abbia definitivamente lasciato la Libia e abbia provveduto a saldare
tutti i debiti accertati e le imposte eventualmente a suo carico.
Articolo 16.
Lo Stato italiano, nello spirito di amicizia e di collaborazione
che viene a stabilirsi fra i due Paesi, versera' allo Stato Libico la
somma di lire libiche 2.750.000 (lire libiche due milioni
settecentocinquantamila) quale contributo alla ricostruzione
economica della Libia.
Detto contributo sara' cosi' corrisposto:
lire libiche 1.000.000 (lire libiche un milione) da versarsi in
contanti entro tre mesi dallo scambio delle ratifiche;
lire libiche 1.750.000 (lire libiche un milione
settecentocinquantamila), il cui controvalore in lire italiane dovra'
essere impiegato da parte del Governo Libico per l'acquisto in
Italia, in tre esercizi finanziari successivi, di prodotti
dell'industria italiana.
I due Governi stabiliranno, di comune intesa, la natura di tali
prodotti e le modalita' di fornitura e di pagamento.
Articolo 17.
I due Governi si impegnano a sottoporre ad arbitrato le eventuali
divergenze che potessero sorgere, relativamente alla interpretazione
o alla applicazione di quanto previsto dal presente Accordo.
Articolo 18.
I due Governi, nel dichiarare di loro piena soddisfazione le intese
raggiunte col presente Accordo, confermano di aver definito tutte le
questioni dipendenti dalla Risoluzione o con questa connesse o
dipendenti dal passaggio di sovranita'.
Articolo 19.
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio
delle ratifiche.
Fatto in duplice copia nella lingua araba ed italiana, che fanno
entrambe ugualmente fede, a Roma il giorno 2 del mese di ottobre
dell'anno millenovecentocinquantasei.
PER IL GOVERNO LIBICO
Il Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
MUSTAFA BEN HALIM
PER IL GOVERNO ITALIANO
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
ALLEGATO A
A) Enti per i quali lo Stato Libico succede al patrimonio esistente
nel suo territorio:
1) Sezione autonoma per le case popolari in Libia (S.C.A.P.L.I.).
2) Ente turistico ed alberghiero della Libia (E.T.A.L.).
3) Ente autonomo Fiera campionaria di Tripoli (E.A.F.C.),
comprese le costruzioni esistenti nell'area della Fiera con
esclusione dell'edificio adibito a scuola che resta, destinato come
tale alla "Collettivita' italiana".
4) Ente italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.).
5) Azienda tabacchi italiani (A.T.I.), per la quale il Governo
Libico s'impegna a rispettare il diritto dei coltivatori alle
concessioni agricole, a termine della Risoluzione.
6) Magazzini generali di Tripoli.
7) Automobile Club di Tripoli (R.A.C.I.). Relativamente al
credito, verso le autorita' americane, il Governo italiano si impegna
a fare pervenire alle dette autorita' una dichiarazione che elimini
l'opposizione al pagamento dell'Automobile Club d'Italia, purche'
esso avvenga a favore di una istituzione automobilistica libica
ovvero allo Stato Libico.
8) Istituto nazionale case impiegati statali (I.N.C.I.S.),
esclusa la palazzina n. 8 in Tripoli, via Pietro Verri.
B) Altri enti per i quali vengono trasmessi allo Stato Libico i
beni, come appresso specificati:
1) Banca d'Italia, beni immobili in Libia.
2) Quindici per cento delle terre appartenenti alla Societa'
agricola coloniale della stampa "Emilio De Bono".
3) Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.) - beni
immobili e mobili in Libia. La questione della destinazione dei fondi
attualmente esistenti e la liquidazione del personale saranno
sottoposte ad una Commissione mista, fermo restando che la gestione
degli immobili si considera avvenuta per conto del Governo Libico, a
partire dalla data della Risoluzione.
ALLEGATO B
I) Sedi dell'Ambasciata e Consolato:
a) Ambasciata: immobili in Sciara Uahran, 1 Tripoli.
Residenza dell'Ambasciatore: Villa in Sciara Sciatt - Tripoli.
Consolato generale: Via Amr Ibn el Ass, 105 - Bengasi.
Sede dell'Ambasciatore: Cirene, via Apollonia.
II) Istituzioni scolastiche:
Tripoli:
edifici siti in Sciara Mizran attualmente occupati dal Liceo
scientifico e dalla scuola media;
costruzioni in Sciara Mizran, Sciara el Uadi e Sciara Labid,
denominate ex Casa assistenza ed ex Casa del latte;
edifici in Sciara Mizran comprendenti la Scuola e Roma", "Regina
Elena" e "Centrale";
edificio in Giaddat Omar Muktar, denominato Scuola ex-Fiera.
Ain Zara (Miani):
scuola elementare sita in Ain Zara - Dati fondiari: B/N/116 -
foglio 39-bis fasc. acc. 28245.
Azzahraa (Bianchi):
edificio comprendente asilo infantile e scuola elementare, sito
nel centro di Azzahraa (Bianchi).
Alkhaaraa' (Breviglieri):
scuola elementare sita nel centro di Alkhandrara' - Dati fondiari
dipendenti dal fascicolo dem. 19545.
Tummina (Crispi):
asilo infantile e scuola elementare siti al centro di Tummina.
Mellaha:
scuola elementare in prossimita' della concessione "Castiglione".
Dati fondiari dipendenti dal fascicolo dem. 26102.
Fonduk Ben Gascir:
scuola elementare sita al centro di Fonduk Ben Gascir (Castel
Benito) - Dati fondiari: foglio 30-bis - fasc. dem. 12861.
Fornaci (Miani):
scuola elementare al centro di Miani - Dati fondiari: R/N/176 -
foglio 55-A - fasc. dem. 28195.
Addafnia (Garibaldi):
edifici siti nel centro di Addafnia adibiti ad asilo infantile e
scuole elementari - Dati fondiari dipendenti dal fasc. dem. 27.322 -
26.664 - 27.511 - 2723.
Suani Ben Aden:
scuola elementare in prossimita' del Comando di polizia - Dati
fondiari dipendenti dal fasc. dem. 12861.
Sidi Mesri:
scuola elementare - Dati fondiari parte del lotto 25-B, fasc.
dem. 31085.
Al Amiria (Micca):
scuola elementare nel centro di Al Amiria - Dati fondiari
dipendenti dal fasc. dem. 26102.
Giuod Daiem (Oliveti):
scuola elementare sita nel centro di Giuod Daiem (Oliveti) - Dati
fondiari dipendenti dal fasc. dem. 122971.
Sabratha:
edificio adibito a scuola elementare.
Zavia:
edificio attualmente adibito a scuola elementare ed a corsi di
avviamento professionale, sito in prossimita' della piazza del
Mercato.
Garian:
la parte italiana si impegna a consegnare l'edificio attualmente
adibito a scuole italiane non appena la parte libica avra' a sua
volta consegnato l'edificio ove ha attualmente sede il circolo
sportivo libico e dopo che siano stati eseguiti i necessari lavori di
sistemazione a cura e spese del Governo Libico.
Tigrinna:
il Governo italiano tratterra' le due ville costruite per
alloggio insegnanti di cui una ospita presentemente l'asilo italiano.
La seconda, presentemente abitata da cittadini libici, verra'
restituita libera da qualsiasi occupante od impedimento al Governo
italiano. Il Governo italiano si impegna di consegnare l'edificio
presentemente adibito a scuole non appena avra' avuto in cambio la
palazzina sopra indicata.
Misurata:
il Governo Libico cedera' al Governo italiano l'immobile che
attualmente ospita l'asilo libico di quella citta';
il Governo italiano consegnera' a sua volta l'edificio delle
scuole elementari.
El Ghanima (Corradini):
il Governo Libico cedera' al Governo italiano l'edificio contiguo
alla scuola occupato attualmente da Agenti di Polizia Libica;
il Governo italiano consegnera' a sua volta l'edificio
attualmente adibito a scuola italiana.
ALLEGATO C
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO D
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO E-1
ELENCO NOMINATIVO DEI COLTIVATORI AI QUALI VERRA' TRASFERITO IL
TITOLO DEFINITIVO DI PROPRIETA' SUI PODERI SOTTO INDICATI
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO E-2
ELENCO NOMINATIVO DEI COLTIVATORI AI QUALI VERRA' TRASFERITO IL
TITOLO DEFINITIVO DI PROPRIETA' SUI PODERI SOTTO INDICATI
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO E-3
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO E-4
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO E-5
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO E-6
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO E-7
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO F
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO F-2
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO F-3
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO F-4
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO F-5
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO G-1
ELENCO NUMERICO DEI PODERI COMPRESI NEL "PIANO DI ULTERIORE
AVVALORAMENTO"
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO G-2
ELENCO NUMERICO DEI PODERI COMPRESI NEL "PIANO DI ULTERIORE
AVVALORAMENTO"
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO H
PIANO DI ULTERIORE AVVALORAMENTO DELL'OPERA DI COLONIZZAZIONE IN
TRIPOLITANIA
Il piano di avvaloramento avra' applicazione nei seguenti
comprensori:
Azzahra (Bianchi);
Annasira (Giordani);
Al Amirla (Micca);
Ghanima (Corradini);
Dafnia (Garibaldi);
Tummina (Crispi);
El Khadra' (Breveglieri);
Azizia (n. 13 poderi).
Nei comprensori di Giud-Daiem, Hascian ed Azizia sara' provveduto
alla regolarizzazione della, diretta utenza dell'energia fra
coltivatori italiani e Societa' elettrica e saranno altresi' concluse
intese con la stessa Societa' elettrica per la cessione in proprieta'
- ove gia' non lo sono - delle reti di distribuzione dell'energia a
compenso della manutenzione delle linee.
Nei detti comprensori continuera' l'assistenza tecnica ai
lavoratori nel periodo di durata delle gestioni stralcio.
Nella fattoria di Giud-Daiem (I.N.P.S.) ove e' prevista la
sistemazione di due famiglie di coltivatori italiani, si provvedera'
al necessario potenziamento delle opere idriche.
Per gli altri comprensori il Governo italiano, allo scopo di
consolidare i complessi agrari affidati ai coltivatori italiani, non
solo nell'interesse dei coltivatori stessi ma anche nell'interesse
dell'economia agricola libica, si propone di far attuare un piano di
ulteriore avvaloramento da svolgere nel limite massimo di quattro
anni per portare tutti i comprensori medesimi ad un piu' alto livello
di produttivita' e di indipendenza economica. Si provvedera' quindi
al gravoso onere di finanziamento di tale piano, che comprende la
esecuzione di notevoli lavori e costose dotazioni di attrezzature che
qui di seguito si illustrano per singolo comprensorio.
1. - Comprensori di Azzahra (Bianchi), Annasira (Giordani) ed Al
Amiria (Micca).
I tre comprensori vengono considerati nel loro insieme, sia perche'
costituiscono nella realta' un unico accorporamento sia perche'
presentano una identica situazione con analoghi problemi.
Il programma prevede nuovi impianti arborei di oliveto, mandorleto,
di ridotte superfici a vigneto e bosco ad integrazione e
completamento di quelli gia' costituiti in seccagno, mentre e'
previsto l'acquisto e la cessione ai coltivatori italiani di piante
di olivo e di agrumi destinate alle zone irrigue.
Ci si propone di far si che per ogni podere siano stati messi a
dimora complessivamente ed indipendentemente dall'epoca di impianto:
olivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . piante n. 300
mandorli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . piante n. 100
vigneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ettari n. 1
agrumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . piante n. 150
essenze forestali . . . . . . . . . . . . . . . piante n. 500/600
terreno sistemato ad irriguo sia esso nudo
che arborato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ettari 21/2-3
(in relazione alle possibilita' idriche dei singoli poderi).
In relazione ai nuovi impianti, in caso di difficolta' di reperire
idonee piante di olivo nel numero previsto, ci si riserva di
compensare le deficienze con altrettante piante di mandorlo.
Molte migliaia di piante delle essenze piu' adatte, ivi comprese
quelle boschive, saranno razionalmente poste a dimora e
successivamente assistite.
Si fa affidamento sulla collaborazione del Nazirato
dell'agricoltura specialmente nell'appoggiare le nostre richieste di
importazione dalla Tunisia delle piantine di olivo.
Si provvedera' con lavorazioni meccaniche alla coltivazione delle
zone investite a colture arboree seccagne, gia' impiantate o di nuovo
impianto. Le ripetute lavorazioni meccaniche, in base alla lunga
esperienza degli agricoltori della Tripolitania, si sono dimostrate
indispensabili alle colture arboree in seccagno per la migliore
utilizzazione delle scarse acque piovane impedendone l'inutile
disperdimento per evaporazione e trattenendole invece a vantaggio
delle piantagioni: le lavorazioni al terreno rappresentano il mezzo
migliore per favorire lo sviluppo e l'affermarsi dell'arboreto. A
tale scopo, per i tre comprensori sopracitati si provvedera' mediante
l'acquisto e la gestione di n. 5 trattori con le relative
attrezzature (aratri, erpici e aratri coltivatori) da assegnare poi -
a momento opportuno - alle Cooperative tra coltivatori italiani.
Tale attrezzatura ricevera' sicuramente integrazione e
potenziamento dalla utilizzazione dei trattori gia' di proprieta'
privata dei singoli coltivatori.
Sara' ancora assicurata:
a) la normale manutenzione dei fabbricati poderali;
b) la manutenzione degli impianti idrici (pozzi, vasche di
raccolta e canalizzazione). Tali lavori sono di essenziale importanza
dato che i tre comprensori sono per il momento imperniati sulla
coltura irrigua;
c) la manutenzione della viabilita' interpoderale, abbisognevole
di riattamento per facilitare e rendere piu' economici i trasporti.
E' pure prevista la integrazione delle scorte vive nonche' delle
scorte morte, quali carri botte e piccoli attrezzi da lavoro, a quei
poderi che piu' ne necessitano ed allo scopo di completarne la
efficienza lavorativa.
2. - Comprensorio di Ghanima (Corradini).
Il programma prevede il potenziamento idrico di tutti i poderi, in
modo da assicurare ad ogni coltivatore una ragionevole quota di
colture irrigue; scavo di circa 15 nuovi pezzi, espurgo e riparazioni
varie ai pozzi gia' esistenti, costituzione di vasche di raccolta
acqua nei poderi che ne sono sprovvisti, impianto di sollevamento
acqua con gruppo elettrogeno ad ogni podere od a gruppi di poderi, a
seconda delle disponibilita' idriche del sottosuolo.
In relazione al sopracitato potenziamento idrico dei poderi e'
prevista la sistemazione irrigua di 1 ettaro di superficie in
ciascuno di essi: in detto appezzamento potra' essere coltivato il
grano necessario alla famiglia ed il mangime (ad integrazione del
foraggio steppico) per il mantenimento di un animale da lavoro.
Ad avvaloramento completato i singoli poderi avranno mediamente la
seguente consistenza:
olivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 450
mandorli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 450
vigneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha. 5
forestali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 350
superficie complessiva irrigabile . . . . . . . . . . . . . ha. 1
Nella superficie irrigabile si conta di mettere a dimora circa 50
piante fra olivi e fruttiferi con la distribuzione da 1500 a 2000
piante circa. In tal modo verra' integrate il patrimonio arboreo gia'
esistente.
Alle lavorazioni meccaniche del terreno verranno destinati n. 2
trattori e relativa attrezzatura meccanica di aratri ed erpici
polidischi da gestirsi direttamente e da assegnare in seguito alla
costituenda Cooperativa tra coltivatori italiani.
Trattandosi di comprensorio prevalentemente seccagno, i gia'
ricordati vantaggi derivanti dalle ripetute lavorazioni del terreno
serviranno a consolidare il patrimonio arboreo in una zona a scarse
precipitazioni, accelerando il raggiungimento della fase di piena
produzione.
Sono previste le spese:
a) per la integrazione delle scorte vive e morte;
b) per la normale manutenzione e riparazione del fabbricati;
c) per il mantenimento delle strade o piste interpoderali.
3. - Comprensorio di Dafnia (Garibaldi).
Il nuovo programma di consolidamento dei poderi del comprensorio
prevede la realizzazione di circa 100/120 impianti poderali
costituiti dal pozzo munito di elettropompa azionata da gruppo
elettrogeno. Tali impianti saranno effettuati al fine di consentire
ai coltivatori la costituzione di una quota di irriguo per produzioni
ortive e di semi-irriguo a beneficio di una parte dell'arboreto e
delle colture stagionali segnatamente foraggere. Il numero dei pozzi
potra' variare in relazione all'esito degli scavi in corso ed ai
sondaggi che riveleranno la effettiva potenzialita' della falda
idrica.
Gli impianti verranno completati con la costruzione della cabina
per il gruppo elettrogeno, e con messa in opera, nei singoli poderi,
di vaschette di distribuzione e di canalette prefabbricate per la
distribuzione dell'acqua.
Allo scopo di mettere le colture arboree nelle condizioni piu'
favorevoli per raggiungere rapidamente la stazione produttiva, verra'
utilizzata al massimo l'attrezzatura meccanica (trattori, aratri,
erpici, ecc.) gia' di proprieta' dei singoli coltivatori e verranno
incoraggiati ulteriori acquisti di nuove attrezzature meccaniche in
modo che possa avvantaggiarne l'intero comprensorio.
Particolare importanza hanno nel comprensorio le lavorazioni
meccaniche al terreno, lavorazioni che non possono essere eseguite
coi mezzi animali, ma che d'altra parte debbono essere effettuate con
la tempestivita' e la frequenza che esige la natura stessa seccagna
delle superfici arborate.
Il nuovo ordinamento colturale medio sara' impostato sul seguente
schema poderale:
oliveto . . . . . . . . . . . . . . . ha. 10 con 250 olivi circa;
oliveto-vigneto . . . . . . . . . . . . ha. 2 con 50 olivi circa;
mandorleto. . . . . . . . . . . . . ha. 2 con 100 mandorli circa.
In relazione ai nuovi impianti, in caso di difficolta' di reperire
idonee piante di olivo nel numero previsto, ci si riserva di
compensare le deficienze con altrettante piante di mandorlo.
Si fa affidamento sulla collaborazione del Nazirato
dell'agricoltura specialmente nell'appoggiare le nostre richieste di
importazione dalla Tunisia delle piantine di olivo.
In relazione poi a quelle che saranno le disponibilita' idriche nei
singoli poderi, si presume di poter rendere irrigabile una superficie
aggirantesi da 1 a 2 ettari. Tali superfici verranno destinate a
colture ortive ed a foraggere ad integrazione dei mangimi steppici
onde creare la possibilita' di mantenimento di un sia pure ridotto
numero di capi di bestiame da lavoro o da carne. La restante
superficie poderale verra' destinata alle colture cerealicole, con il
dovuto rispetto alle piantagioni.
Nei poderi che resteranno completamente seccagni per mancato
reperimento della falda o per scarso rendimento della stessa, si
rendera' necessario integrare la superficie poderale per consentire
al contadino di dedicarsi in modo piu' estensivo e razionale alla
coltura cerealicola in seccagno.
Si prevede ancora:
a) una speciale assistenza ai coltivatori per la gestione nei
primi anni degli impianti idrici;
b) la integrazione delle scorte vive e morte, sopratutto con
attrezzi ed animali da lavoro a sussidio delle lavorazioni
meccaniche;
c) la normale manutenzione dei fabbricati;
d) la manutenzione delle strade e delle piste interpoderali, di
particolare importanza dato lo sviluppo territoriale del
comprensorio, all'infuori delle strade la cui manutenzione e' di
competenza della pubblica Amministrazione.
4. - Comprensorio di Tummina (Crispi):
Il comprensorio trova le sue ragioni di vita nella utilizzazione
delle acque artesiane e pertanto il lavoro di maggiore importanza
anche agli effetti della spesa consistera' nella perforazione a nuovo
dei pozzi artesiani in sostituzione di quelli resisi inattivi o quasi
per deperimento delle colonne metalliche di rivestimento. Il lavoro
e' in corso su precedente previsione, ma un piu' approfondito studio
delle opere ha messo in evidenza varie difficolta' tecniche e la
necessita' di addivenire a modalita' di esecuzione piu' complesse,
tecnicamente piu' aggiornate ma piu' costose, pur di garantire una
buona efficienza ed una lunga durata degli impianti, altrimenti
soggetti a rapido deperimento in relazione alle caratteristiche
chimiche delle acque ed elettrochimiche dei terreni attraversati.
Per alcuni pozzi verranno messi in opera, allorche' non vi e' la
risalienza oltre il piano di campagna, moderni impianti di
sollevamento dell'acqua. Naturalmente bisognera' prevedere notevoli
lavori di ripristino e di perfezionamento alle canalizzazioni aperte
di distribuzione dell'acqua ed il rifacimento a nuovo con tubi
eternit della rete di distribuzione chiusa di due pozzi: ambedue le
opere sono richieste dalla natura stessa delle acque artesiane.
Anche in questo comprensorio si dovra' provvedere:
a) alla ordinaria manutenzione ed alla riparazione di gran parte
delle case coloniche;
b) alla integrazione delle scorte vive e morte, sopratutto con
l'acquisto di animali da lavoro per la lavorazione del terreno nei
poderi di limitata estensione (ha. 15 circa).
Le piantagioni dei poderi sono praticamente al completo, per cui
gli impianti arborei saranno limitati ai necessari risarcimenti od a
qualche completamento la ove sussistano deficienze. Saranno
sostituite altresi' fasce frangivento di acacia australiana su una
superficie complessiva di circa 50 ha., opera di essenziale
importanza ed indispensabile per fissare zone sabbiose che minacciano
seriamente l'efficienza dei poderi contigui.
5. - Comprensorio di El Khadra' (Breviglieri):
I poderi del comprensorio sono ormai efficienti ed in produzione
avanzata, ma e' indispensabile intensificare le lavorazioni
meccaniche alle piantagioni per metterle nelle migliori condizioni di
rigoglio ed assicurare una piu' costante e normale produzione: quindi
ripetute lavorazioni (arature e erpicature) per evitare i
disperdimenti di acque del sottosuolo e garantire alle piantagioni
arboree quanta piu' umidita' passibile che non puo' venire che dalle
non abbondanti precipitazioni che si verificano annualmente nella
zona. A.tale fine verra' utilizzata al massimo l'attrezzatura
meccanica (trattori, aratri, erpici, ecc.) gia' di proprieta' dei
singoli coltivatori e verranno altresi' incoraggiati gli acquisti di
nuove attrezzature meccaniche in modo che possa avvantaggiarne
l'intero comprensorio.
Come nuovi impianti arborei, data la entita' di quelli esistenti,
ci si limitera' a qualche completamento negli oliveti e nei
mandorleti (n. 1000/1500 piante) e piu' che altro alla costituzione
di nuovi vigneti (ettari 50 circa) con ubicazione piu' adatta in quei
poderi, dove le viti sono attualmente soggette ai danni delle gelate
primaverili.
Le consistenze medie poderali definitive saranno per tanto le
seguenti:
oliveto. . . . . . . . . . . . . . . . ha. 20 con 50 olivi circa;
oliveto-vigneto. . . . . . . . . . . . ha. 5 con 100 olivi circa;
mandorleto. . . . . . . . . . ha. 4/5 con 200/250 mandorli circa.
Va notato che nel comprensorio esistono poderi di superficie
inferiore a quella totale prevista nello schema di cui sopra.
Nel comprensorio si preventivano anche le spese seguenti:
a) di ordinaria manutenzione alle case poderali;
b) di manutenzione dell'acquedotto e degli aeromotori poderali;
c) di manutenzione delle strade e delle piste interpoderali;
all'infuori delle strade la cui manutenzione e' di competenza della
pubblica Amministrazione.
Saranno altresi' integrate le scorte vive e morte: le prime con
l'acquisto di animali da lavoro - muli - per i servizi di trasporto e
le lavorazioni del terreno specialmente nei vigneti; le seconde con
attrezzature varie - quali i carri - o piccoli attrezzi.
6. - Comprensorio di Azizia (13 poderi):
Si provvedera' a completare l'avvaloramento gia' esistente per
portare il podere sulla base delle seguenti consistenze medie:
mandorleto . . . . . . . . . . . . . . . . ha. 10 con 500 mandorli;
bosco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha. 3 con 600 eucalipti;
irriguo olivato . . . . . . . . . . . . . . . . ha. 3 con 50 olivi.
Il bosco verra' situato al confine esterno del podere, in modo che
serva anche da frangivento protettivo dei poderi. Naturalmente nei
poderi dotati solo di aeromotore, qualora non sia possibile far
effettuare l'allacciamento dell'energia elettrica, l'irriguo si
limitera' alle disponibilita' idriche.
Il complesso programma piu' sopra esposto comporta un'opera assidua
di assistenza tecnica nei vari comprensori ed ai singoli coltivatori,
nonche' una organizzazione di vivai di piante, impiego di mano
d'opera specializzata, quali motoristi e trattoristi, potatori,
innestatori, ecc.
Si richiede ancora la riorganizzazione centrale e periferica di
assistenza e controllo dei lavori, di amministrazione di due Enti di
colonizzazione (Istituto della previdenza sociale ed Ente di
colonizzazione della Libia), durante il periodo previsto entro un
limite massimo di quattro anni, per lo sviluppo dell'intero Piano di
ulteriore avvaloramento.
Per cui, se ai lavori, alle opere ed alle attrezzature meccaniche
(trattori, aratri, erpici, ecc.) occorrenti, si aggiungono le spese
di organizzazione amministrativa e di assistenza tecnica, e' facile
comprendere quale immane sacrificio sara' necessario affrontare allo
scopo di incrementare l'efficienza dei comprensori in modo che i
coltivatori italiani possano trarre dal loro lavoro motivo di vita,
apportando contemporaneamente, ed in sempre maggiore misura, il loro
valido contributo alla affermazione dell'agricoltura della Stato
Libico che li ospita.
ALLEGATO I-1
I.N.P.S. - Colonizzazione Tripoli
ELENCO DEI BENI D'USO COMUNE DA TRASFERIRE IN PROPRIETA' CONDOMINIALE
ALLE COOPERATIVE DI COLTIVATORI
Comprensorio di Azzahra (Bianchi):
1) lotto rimboschito n. 13 (superficie ha. 69 circa);
2) casa n. 12, di 2 appartamenti;
3) casa n. 13, di 2 appartamenti;
4) casa n. 16 composta di n. 7 stanze, 1 torretta, 1 cine-bar, n.
2 sale da biliardo e n. 2 scantinati;
5) casa n. 17, di n. 5 appartamenti ed 1 scantinato;
6) officina n. 1;
7) officina n. 2;
8) molino;
9) mascalcia;
10) spaccio "Bir Terrina";
11) magazzino esterno del fabbricato n. 2 centrale elettrica;
12) zone di rispetto attualmente esistenti per tutti gli immobili
sopra elencati;
Comprensorio di Annasira (Giordani):
1) casa capo azienda;
2) casa tipo A n. 1;
3) casa tipo A. n. 2;
4) terreno, di Ha. 0,6500 circa, costituente la zona di rispetto
dei suddetti 3 fabbricati;
5) magazzino di n. 9 arcate;
6) casa fattoriale 3ª zona;
7) casa fattoriale 4ª zona.
Comprensorio di Al Amiria (Micca):
1) casa 1, 3, di 2 appartamenti e relativa zona di rispetto;
2) magazzino aziendale di n. 9 arcate.
Comprensorio di Giud Daiem (Oliveti):
Casa tipo B di n. 2 appartamenti.
Comprensorio di Ghanima (Corradini):
1) casa tipo B n. 1;
2) casa tipo B n. 2;
3) magazzino aziendale (di n. 6 arcate) e annessi locali di
fortuna adibiti ad officina aeromotori ed autorimessa;
4) zona di rispetto circostante i predetti immobili (terreno di
ha. 2 circa);
5) casa fattoriale n. 1.
ALLEGATO I-2
Ente colonizzazione Libia
ELENCO DEI BENI DI USO COMUNE DA TRASFERIRE IN
PROPRIETA' CONDOMINIALE ALLE COOPERATIVE DI COLTIVATORI
Comprensorio di Tummina (Crispi):
1) edificio civile sito nel villaggio, composto da:
uffici, 5 vani e gabinetto alloggio
3 vani e servizi
alloggio, 3 vani e servizi;
2) fabbricato magazzini con grande cortile recinto da muro,
composto da due capannoni, due alloggi, laboratorio, tettoie,
officina, depositi, silos interrati;
3) fabbricato abitazione aziendale formato da due alloggi
abbinati ciascuno composto da quattro camere e servizi;
4) zona, di rispetto sulla quale insistono i fabbricati 2) e 3)
in stralcio al podere n. 347; della superficie di ha. 2.50.00 circa;
5) fabbricato abitazione aziendale, confinante con il piazzale
del pozzo 5, formato da due alloggi abbinati, ciascuno composto da
quattro camere e servizi, zona di rispetto di ha. 9 circa;
6) pozzi artesiani e relative reti principali e vasche di
distribuzione, distinti dai numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6-nuovo, 7,
9, 9-bis, 10-bis - Totale 11 pozzi.
7) bosco di acacie australiane ubicato a sud del villaggio,
confinante con la strada asfaltata a nord, con il podere 345 ad est e
sud, con il podere 344 a sud, con il bosco demaniale di casuarine ad
ovest, della superficie di ettari 19 circa, (segnato in colore verde
sulle planimetrie);
8) bosco di eucalipti ubicato a nord-ovest del villaggio,
confinante a nord-est con la zona demaniale del villaggio, ad ovest
con la strada asfaltata che conduce dal villaggio al pozzo 5, a sud
con il bosco demaniale di casuarine, della superficie di ettari 7
circa (segnato in colore verde sulle planimetrie);
9) bosco misto di acacie australiane, eucalipti, casuarine,
ubicato ad ovest dei poderi 143 e 344; della superficie di ettari 9
circa (segnato in colore verde sulle planimetrie).
Comprensorio di Dafnia (Garibaldi):
1) fabbricato civile uffici ed alloggi composto da:
uffici con tre vani e gabinetto;
alloggio con sei vani e servizi;
alloggio con tre vani e servizi;
2) fabbricato magazzino composto da due capannoni, due alloggi,
mulino, laboratori, silos esterni interrati;
3) zona di rispetto sulla quale insistono i fabbricati 1) 2):
confinante a nord con il bosco di eucalipti retrostante al villaggio,
ad est e sud con il podere n. 261, ad ovest e sud con il podere n.
260, per una superficie di ha. 5 circa;
4) fabbricato abitazione aziendale formato da due alloggi
abbinati, ciascuno di quattro vani e servizi;
5) fabbricato magazzino aziendale di tre vani;
6) zona di rispetto sulla quale insistono i fabbricati 4), 5) in
stralcio ai poderi n. 145 e 146, per una superficie di ha. 1.60
circa;
7) fabbricato magazzino aziendale di tre vani, con relativa zona
di rispetto di mq. 3850 circa in stralcio al podere n. 25.
Comprensorio di Al Khadra' (Breviglieri):
1) fabbricato civile sito nel villaggio, e composto di:
piano terreno, uffici di quattro vani e gabinetto;
alloggio di tre vani e servizi;.
primo piano, alloggio di tre vani e servizi;
alloggio di tre vani e servizi;
2) fabbricato magazzini con cortile recinto, formato da quattro
capannoni due alloggi, depositi, tettoie, silos interrati interni ad
un capannone;
3) fabbricato ex essiccatoio tabacco composto da seminterrato con
stanzone e due, vani; piano rialzato con quattro vani per abitazione,
e servizi;
4) fabbricato adibito a mulino e forno con cortile recintato
composto da due vani per mulino, due vani per forno, tre vani per
abitazione;
5) zona di rispetto, sulla quale insistono i fabbricati 2), 3),
4) lungo la strada litoranea nei pressi del villaggio, per una
superficie complessiva di ha. 8.50.00 circa;
6) acquedotto, ad esclusivo uso del comprensorio, costituito da
una centrale di pompaggio, con abitazione del capo centrale, una
stazione di pompaggio, una centralina di ripompaggio, un serbatoio di
carico principale ed uno secondario, condotte di distribuzione.
Comprensorio di Giud Daiem (Oliveti):
1) edificio civile composto da un alloggio di sette vani e
servizi;
2) edificio rustico facente corpo unico con l'abitazione colonica
del podere 37-bis, composto da tre vani e tettoia;
3) magazzino con scantinato;
4) zona di rispetto sulla quale insistono i fabbricati 1), 2 e
3), in stralcio, al podere 37-bis, per una superficie complessiva di
ha. 3.00 circa.
Comprensorio di Fonduk el Togar:
1) fabbricato del Fonduk el Togar - composto da n. 12 vani ad uso
magazzino ed abitazione operai, una baracca in legno, una baracca in
muratura, e relativa zona di rispetto, in frazionamento del podere n.
19, per una superficie di ha. 0.23.92.
Comprensorio di Azizia:
magazzino aziendale, ubicato in stralcio al podere n. 30 con
relativa zona di rispetto di ha. 0.75.20 circa.
ALLEGATO I-3
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO L-1
I.N.P.S. - Colonizzazione
ELENCO DEGLI IMMOBILI CHE PASSERANNO ALLO STATO LIBICO
Comprensorio di Azzahra (Bianchi)
(Vedasi planimetria Allegato I-3):
1) lotto rimboschito n. 99 (superficie ha. 55 circa);
2) casa n. 3, di 2 appartamenti e 2 scantinati;
3) casa n. 4, di 2 appartamenti e 3 scantinati;
4) casa n. 6, di 2 appartamenti e 2 scantinati;
5) casa n. 11, di 2 appartamenti e 1 scantinato;
6) casa fattoriale n. 20 (presso il podere n. 107);
7) zone di rispetto relative a tutti i predetti immobili, ove
gia' esistenti.
Comprensorio di Annasira (Giordani)
(Vedasi planimetria Allegato I-4):
1) casa tipo B n. 1 di 2 appartamenti (con diritto, per
l'I.N.P.S. d'uso gratuito per la durata di anni 4);
2) casa tipo B n. 3 di 2 appartamenti;
3) casa fattoriale 1ª zona.
Comprensorio di Al Amiria (Micca)
(Vedasi planimetria Allegato I-5):
1) casa n. 2 di n. 2 appartamenti;
2) casa n. 4 di n. 2 appartamenti (con diritto, per l'I.N.P.S.,
d'uso gratuito per la durata di anni 4);
3) casa fattoriale presso il podere n. 66 e relativa zona di
rispetto;
4) casa fattoriale (rudere) nel podere n. 162.
Comprensorio di Ghanima (Corradini)
(Vedasi planimetria Allegato I-6):
1) casa del Capo azienda e relativa area di rispetto;
2) zona circostante il villaggio terreno di ha. 3 circa,
boschetto di pini compreso).
ALLEGATO L-2
Ente colonizzazione Libia
ELENCO DEGLI IMMOBILI CHE PASSERANNO IN PROPRIETA' ALLO STATO LIBICO
Comprensorio di Dafnia (Garibaldi):
1) fabbricato abitazione aziendale formato da due alloggi
abbinati ciascuno di quattro vani e servizi, ubicato sul podere n.
26;
2) bosco di eucalipti sito immediatamente a sud del villaggio
della superficie di ha. 9 circa.
(Vedasi planimetria Allegato I-8-9)
Comprensorio di Giud Daiem (Oliveti):
bosco di conifere costituente relitto del lotto 27 Occ.
confinante a nord con il mare, a sud con i poderi 48-49 della
superficie di ha. 106 circa.
(Vedasi planimetria Allegato I-10)
Comprensorio di Tummina (Crispi):
1) pozzi artesiani e relative reti di distribuzione, distinti dai
numeri: 6 vecchio, 8, 10, 11, 11-bis. Totale n. 5 pozzi;
2) bosco di casuarine immediatamente ad ovest del villaggio della
superficie di circa 6 ettari (compreso nelle zone segnate in colore
rosso nelle planimetrie);
3) bosco di casuarine ubicato immediatamente ad ovest del
precedente dal quale e' diviso dalla strada asfaltata che conduce al
pozzo 5, della superficie di circa 20,00 ettari (compreso nelle zone
segnate in colore rosso nelle planimetrie);
4) bosco di pini ubicato ad ovest del villaggio, oltre la strada
asfaltata, della superficie di circa ettari 1,5 (compreso nelle zone
segnate in colore rosso nelle planimetrie).
(Vedasi planimetria Allegato I-7)
Comprensorio di Azizia:
edificio civile di 20 locali e servizi, ubicato in stralcio al
podere 30, con relativa zona di rispetto di ha. 3 circa. In uso alle
suore per asilo, a titolo gratuito.
ALLEGATO M
I.N.P.S. - Colonizzazione
ELENCO DEI BENI COSTITUENTI IL COMPLESSO PATRIMONIALE DELLA CENTRALE
ELETTRICA AZZAHRA (BIANCHI)
(Vedansi planimetrie - Allegati I-3, I-4, I-5)
A) Beni siti nel Comprensorio di Azzahra (Bianchi):
1. Fabbricati della Centrale elettrica:
a) fabbricato n. 1 comprendente: laboratorio elettrotecnico,
officina meccanica e impianto officina generatrice e turbosoffianti
costituito dai seguenti motori Tosi:
QI 3 da HP n. 45, matricola 5392/5394
(efficiente);
QI 6 da HP n. 120, matricola 5790/5795
(efficiente);
QIII 4 da HP n. 320, matricola 6110/6113
(in riparazione);
QIII 6 da HP n. 480, matricola 6120/6125
(efficiente);
QIII 6 da HP n. 480, matricola 6114/6119
(efficiente);
QIII 6 da HP n. 480, matricola 6634/6639
(efficiente);
b) fabbricato n. 2 comprendente: ufficio tecnico, ufficio
magazzino, magazzino A.E.C. (esclusi i materiali non di pertinenza
del servizio elettrico), locale gia' adibito a falegnameria (esclusa
l'attrezzatura), officina idraulica, autorimessa. Resta esclusa la
parte di fabbricato ora adibita a magazzino del consorzio agrario
della Tripolitania ed avente ingresso indipendente;
c) terreno, muro di cinta, guardiola, tettoia, impianto di
sollevamento acqua e di raffreddamento motori, deposito lubrificanti:
il tutto nella zona circostante i fabbricati n. 1 e n. 2.
2. Alloggi gratuiti di servizio per il personale della Centrale:
casa n. 1 di 1 appartamento
" " 2 " 3 appartamenti
" " 5 " 3 "
" " 7 " 3 "
" " 8 " 3 "
" " 9 " 3 "
" " 10 " 3 "
B) Beni siti nel Comprensorio di Annasira (Giordani):
casa tipo B n. 2 di 2 appartamenti.
C) Beni siti nel Comprensorio di El-Amiria (Micca):
casa n. 1 di 2 appartamenti.
D) Beni suddivisi fra i tre Comprensori summenzionati:
linee elettriche a bassa ed alta tensione, comprese le cabine, i
trasformatori, i contatori, ecc.;
circuito telefonico abbinato alle linee ad alta tensione.
ALLEGATO N-1
I.N.P.S. - Colonizzazione
ELENCO DEI PODERI CHE VERRANNO RESTITUITI ALLO STATO LIBICO
(per i terreni non appoderati vedi planimetria All'. F-1)
Comprensorio di Azzahra (Bianchi):
numeri 96 e 174 (in totale poderi n. 2).
Comprensorio di Annasira (Giordani):
numeri 111 - 112 - 120 - 121 - 124 - 145 - 182 - 184 - 185 - 188
- 189 - 190 - 191 - 193 - 194 - 197 - 196
(In totale n. 17 poderi)
Comprensorio di Al Amiria (Micca):
numeri 1 - 2 - 5 - 28 - 32 - 44 - 57 - 80 - 92 - 115 - 156 - 158
- 162 - 163 - 164 - 168 - 224 - 239
(In totale n. 18 poderi)
Comprensorio di Ghanima (Corradini) (vedasi planimetria Allegato
F-2):
1 - 2 - 19 - 20 - 21 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66
ALLEGATO N-2
ELENCO NUMERICO DEI PODERI CHE VERRANNO RESTITUITI ALLO STATO LIBICO
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO O-1
I.N.P.S. - Colonizzazione Tripoli
ELENCO NOMINATIVO DEI COLTIVATORI CHE ATTUALMENTE OCCUPANO I PODERI
DEI SEGUENTI COMPRENSORI:
Comprensorio Gasr Garabulli (Castelverde):
podere n. 8 - Orlando Umberto;
" " 10 - Orlando Benito.
Comprensorio El Gusea (Marconi):
podere n. 2 - Cancian Giovanni;
" " 3 - Cancian Ezio;
" " 4 - Di Lallo Giuseppe;
" " 6 - Firmani Camillo;
" " 11 - Zachia Rosa;
" " 13 - Solda G. Battista;
" " 14 - Buccigrossi Felice;
" " 19 - Narino Salvatore;
" " 21 - Forza Esterino;
" " 22 - Pinton Silvio;
" " 24 - Visentin Benedetto;
" " 26 - Visentin Antonio;
" " 27 - Catalli Salvatore;
" " 30 - De Tora Giovanni;
" " 31 - Mazzuccato Giovanni;
" " 33 - Riccobene Leonardo;
" " 43 - Solda Igino;
" " 45 - Marin Giulio;
" " 51 - Casciano Gerardo;
" " 52 - Lanci Gaspare;
" " 67 - Previati Giacomo;
" " 68 - Previati Giovanni.
Comprensorio Tarhuna-Sidi Essed (Tazzoli):
podere n. 2 - Ferraro Giuseppe;
" " 11 - Vertillo Francesco;
" " 15 - Ardizzon Alberto;
" " 16 - Volpato Antonio;
" " 17 - Ardizzon Giovanni;
" " 18 - Gazze Guglielmo;
" " 35 - Ferraro Salvatore;
" " 36 - Alonzo Giovanni;
" " 38 - Rivituso Francesco;
" " 42 - Farina Salvatore;.
" " 43 - Farina Sebastiano;
" " 44 - Alonzo Antonio;
" " 45 - Gazze Guglielmo;
" " 46 - Rizzi Giovanni;
" " 47 - Casarotto Giannino;
" " 48 - Muscara Filippina;
" " 56 - Dalfino Giuseppe;
" " 58 - Dimitrio Pietro;
" " 59 - Guidoreni Federico;
" " 60 - Dimitrio Vito;
" " 61 - Bertin Ferruccio;
" " 63 - Bertin Olindo;
" " 64 - Faina Rideo;
" " 68 - Rimpici Giacomo;
" " 69 - Dimitrio Cesare;
" " 71 - Scalabrin Angelo;
" " 72 - Zoso Alvise;
" " 77 - Marchi Guerrino;
" " 78 - Molea Bruno;
" " 80 - Molea Giuseppe;
" " 81 - Zoso Galliano;
" " 129 - Manenti Salvatore;
" " 95 - Padelli Antonio.
ALLEGATO O-2
Ente colonizzazione Libia
ELENCO DEI COLTIVATORI CHE ATTUALMENTE OCCUPANO I PODERI DEI SEGUENTI
COMPRENSORI
Al Kararim (Gioda):
podere n. 14 - Fasolo Luigi;
" " 45 - Fasolo Severino;
" " 68/69 - Marchiorato Ettore;
" " 74 - Fasolo Antonio;
" " 75 - Marchiorato Oreste;
" " 79/80 - Cerisara Clemente;
" " 81 - Fasolo Narciso;
" " 82 - Di Cecco Raffaele;
" " 83 - Agosta Pietro;
" " 84 - Agosta Natale;
" " 88/90 - Marchiorato Domenico;
" " 89 - Di Cecco Antonio;
" " 91 - Marchiorato Girolamo;
" " 92 - Fasolo Giovanni;
" " 93/72 - Mottin Lorenzo;
" " 97/98 - Munari Giuseppe;
" " 99 - Daniele Giuseppe;
" " 100 - Daniele Natale.
ALLEGATO O-3
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO O-4
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO O-5
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO O-6
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO P
STATUTO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DELLE GESTIONI STRALCIO
DELL'I.N.P.S. E DELL'ENTECOL
1. In adempimento a quanto previsto dall'art. 10 dell'Accordo
italo-libico firmato in data odierna il Consiglio di sorveglianza,
funziona a Tripoli.
Esso e' composto di sei membri, di cui tre nominati dal Governo
Libico e tre dal Governo italiano.
Il Consiglio nella prima seduta elegge il proprio Presidente tra i
membri libici ed il Vice-presidente tra i membri italiani. Nella
stessa riunione si procede alla nomina di un segretario.
Per la validita' della riunione e' necessaria la presenza di almeno
quattro; membri.
Ogni membro, compreso il Presidente ed il Vice presidente, dispone
di un voto e le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza
assoluta di voti.
2. I compiti del Consiglio di sorveglianza sono i seguenti:
a) provvede a quanto previsto dall'art. 10 lett. a) dell'Accordo
firmato in data odierna relativamente al trasferimento della
proprieta' dei poderi ai coltivatori italiani;
b) provvede a quanto previsto dall'art. 10 lett. b) dell'Accordo
firmato in data odierna relativamente alle disposizioni contenute nel
paragrafo stesso;
c) nel quadro del piano di ulteriore avvaloramento approva i
piani tecnici che verranno semestralmente presentati dalle due
gestioni stralcio, approva i bilanci consuntivi annuali delle
predette e formula proposte per i bilanci preventivi:
d) autorizza le gestioni stralcio a compiere atti di
straordinaria amministrazione;
e) esamina semestralmente le relazioni tecniche delle gestioni
stralcio sugli stati di avanzamento dei lavori;
f) provvede, in conformita' all'art. 10 lettera c) dell'Accordo,
al trasferimento in proprieta' condominiale dei beni comuni alle
cooperative costituite o da costituirsi fra i coltivatori italiani di
ogni singolo comprensorio.
3. Il Consiglio di sorveglianza puo' richiedere alle gestioni
stralcio le informazioni per l'adempimento dei suoi compiti e
procedere ai necessari accertamenti.
4. Il Consiglio di sorveglianza si riunisce almeno una volta ogni
quattro mesi. Le convocazioni straordinarie possono essere richieste
dal Presidente o da almeno due membri; il Presidente in tal caso
convoca il Consiglio con preavviso telegrafico di almeno quindici
giorni.
5. Il Presidente predispone l'ordine del giorno, dirige le
discussioni con l'assistenza del segretario. Il Consiglio puo'
richiedere l'assistenza, di esperti per qualsiasi argomento
sottoposto al suo esame.
6. Il Consiglio di sorveglianza invia al Governo Libico una
relazione annuale sulla propria attivita', entro tre mesi dalla
chiusura dell'anno, oggetto della propria relazione. Altra copia di
tale relazione sara' inviata al Governo italiano.
7. Il Consiglio di sorveglianza rimane in carica fino al totale
espletamento del Piano di ulteriore avvaloramento ed al massimo per
la durata di quattro anni.
8. Le competenze dei membri del Consiglio di sorveglianza per tutta
la durata della loro carica saranno determinate dai due Governi. Il
Consiglio provvede a determinare le competenze del segretario e di
eventuali impiegati.
Le spese di funzionamento del Consiglio di sorveglianza sono a
carico delle Gestioni stralcio.
ALLEGATO Q
Le seguenti norme e modalita' sono convenute tenendo presente che
la nuova legge libica sull'Assicurazione sociale non si
differenziera' sostanzialmente dallo schema gia' approvato dal
Consiglio dei Ministri Libico in data 5 marzo 1956, e di cui la parte
italiana ha preso debita nota, e che, ove cio' avvenga, ciascuno dei
due Governi potra' richiedere la revisione delle suddette norme e
modalita'.
A) Sino al momento in cui l'Istituto libico di assicurazioni
sociali sara' in grado di iniziare il proprio funzionamento secondo
la nuova legge, i tre Istituti italiani (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. -
I.N.P.S.) continueranno a svolgere la loro attivita' in base
all'attuale legislazione di assicurazione sociale.
B) Nel periodo necessario all'Istituto libico di assicurazioni
sociali per organizzarsi amministrativamente e per iniziare il suo
funzionamento, i tre Istituti italiani (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. -
I.N.P.S.) provvederanno a mettere al corrente l'istituto libico in
merito alle pratiche assicurative degli abitanti in Libia, fornendo
le notizie, i chiarimenti nonche' i documenti o copie dei documenti
che si rendessero necessari. A tal fine opportuni collegamenti
verranno tenuti fra i tre Istituti italiani e l'Istituto libico.
C) Gli assicurati, abitanti in Libia, dei tre Istituti italiani,
godranno dei benefici previsti dalla nuova legge libica, con quegli
adattamenti che seguono:
I) I.A.S.A.I. - L'Istituto libico di assicurazione sociali, entro
i primi sessanta giorni dalla data in cui iniziera' il proprio
funzionamento, corrispondera' agli assicurati dell'I.A.S.A.I. le
prestazioni di malattia dovute con le norme, i limiti e le modalita'
fissati dalle leggi applicate dall'I.A.S.A.I. stesso.
II) I.N.A.I.L. - L'Istituto libico di assicurazioni sociali
liquidera' le prestazioni ed assistera' gli assicurati
dell'I.N.A.I.L., abitanti in Libia alla data del trasferimento delle
obbligazioni, che abbiano subito uno o piu' infortuni o abbiano
contratto malattia professionale precedentemente a tale data, secondo
le norme, i limiti e le modalita' fissati dalle leggi applicati
dall'I.N.A.I.L. stesso.
III) I.N.P.S.
Persone esclude dall'obbligo assicurativo
Qualunque persona obbligatoriamente assicurata sino alla data in
cui l'Istituto libico di assicurazioni sociali iniziera' il proprio
funzionamento e che ai sensi della nuova legislazione libica risulti
esclusa dall'obbligo dell'assicurazione potra' continuare
volontariamente l'assicurazione stessa, indipendentemente dai
requisiti contributivi previsti da tale nuova legislazione.
Detta assicurazione volontaria sara', peraltro, soggetta alle norme
della nuova legge e dei regolamenti relativi all'assicurazione
stessa.
Assicurazione invalidita', e vecchiaia.
a) L'Istituto libico di assicurazioni sociali garantira' a coloro,
che alla data di inizio del funzionamento dell'Istituto siano
titolari di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidita' e vecchiaia, un trattamento non inferiore a quello goduto
a tale data.
b) L'Istituto libico di assicurazioni sociali, nel liquidare le
prestazioni ai titolari di posizioni assicurative trasferite
dall'I.N.P.S., valutera' i contributi settimanali accreditati sulle
posizioni stesse, secondo la classe di contribuzione nella quale gli
assicurati verranno a trovarsi all'atto del trasferimento.
c) L'Istituto libico di assicurazioni sociali corrispondera' la
pensione di vecchiaia agli assicurati che, alla data in cui
l'Istituto stesso iniziera' il proprio funzionamento, potranno far
valere 480 (quattrocentottanta) contributi settimanali, anche se al
raggiungimento dell'eta' di pensionamento, prevista dalla nuova
legislazione libica, non risulteranno in possesso dei requisiti di
contribuzione occorrenti secondo la legislazione medesima.
d) l'istituto libico di assicurazioni sociali, per un periodo di
quattro anni dalla data in cui iniziera' il proprio funzionamento
corrispondera' la pensione di invalidita', secondo le nuove norme, ai
titolari di posizioni assicurative trasferite dall'I.N.P.S., che
possono far valere, alla data in questione, 240 (duecentoquaranta)
contributi settimanali, di cui almeno 48 (quarantotto) nell'ultimo
quinquennio.
e) L'Istituto libico di assicurazioni sociali corrispondera' ai
superstiti di titolari di posizioni assicurative trasferite
dall'I.N.P.S. la pensione, secondo le norme previste dalla nuova
legislazione libica, riconoscendo utili anche i contributi risultanti
dalle posizioni stesse e valutati ai sensi della precedente lettera
b).
f) L'Istituto libico di assicurazioni sociali corrispondera' agli
aventi diritto le pensioni in essere alla data in cui l'Istituto
stesso iniziera' il proprio funzionamento, nonche' le pensioni che
saranno liquidate in futuro, per le quali e' avvenuto il
trasferimento di riserve, sia a favore dei titolari, che dei loro
superstiti anche nel caso che gli aventi diritto stessi si
trasferiscono in Italia,
g) L'Istituto libico di assicurazioni sociali corrispondera'
l'indennizzo per vecchiaia ed invalidita', previsto dalla nuova
legislazione libica per coloro che non raggiungano i requisiti per il
diritto a pensione, ai titolari di posizioni assicurative trasferite
dall'I.N.P.S., riconoscendo utili anche i contributi risultanti dalle
posizioni stesse valutati ai sensi della precedente lettera b).
Assicurazione contro la tubercolosi.
L'Istituto libico di assicurazioni sociali, per un periodo di
quattro anni dalla data in cui iniziera' il proprio funzionamento,
corrispondera' le prestazioni antitubercolari secondo le norme
applicate dall'I.N.P.S., ai titolari di posizioni assicurative
trasferite dall'I.N.P.S., che possano far valere alla data stessa
almeno 48 (quarantotto) contributi settimanali nell'ultimo
quinquennio o che beneficino comunque delle prestazioni
antitubercolari.
Assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
L'Istituto libico di assicurazioni sociali, per un periodo di un
anno dalla data in cui iniziera' il proprio funzionamento,
corrispondera' le prestazioni previste dalla legge applicata
dall'I.N.P.S., ai titolari di posizioni assicurative trasferite
dall'I.N.P.S., che possano far valere alla data stessa almeno 48
(quarantotto) contributi settimanali nell'ultimo biennio o che
beneficino comunque delle prestazioni contro la disoccupazione.
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
Ho l'onore di comunicare, a completamento dell'Accordo firmato a
Roma in data odierna, i seguenti punti che fanno parte integrante
dell'Accordo stesso:
1) in relazione all'art. 3 dell'Accordo si precisa che fra i
beni, per i quali l'avvenuto trasferimento alla Libia e' considerato
nell'articolo stesso, sono compresi i beni situati in Libia
appartenenti al disciolto partito fascista, nonche' la stazione
terminale dei cavi sottomarini che collegavano i due Paesi ed il
tratto terminale dei cavi stessi posto nelle acque territoriali
libiche.
Il Governo Libico, con l'entrata in vigore dell'Accordo, concedera'
in locazione per il periodo di dieci anni, e per un canone nominale,
al "Circolo Italia" in Tripoli l'immobile attualmente occupato dallo
stesso.
2) In relazione al disposto dell'art. 5 dell'Accordo, il Governo
Libico dichiara che gli eventuali indennizzi relativi alle
espropriazioni effettuate dal Governo italiano e dalla cessata
Amministrazione italiana in Libia, che siano tuttora dovuti, sono a
proprio carico se a favore di cittadini libici. Il Governo italiano
provvedera' al pagamento delle stesse indennita', se ancora dovute a
favore di cittadini italiani.
3) In relazione all'ultimo comma dell'art. 6 dell'Accordo firmato
in data odierna, il Governo Libico si impegna a regolarizzare, entro
tre mesi dalla data dello scambio delle ratifiche del presente
Accordo, le posizioni dei dipendenti degli enti la cui sede centrale
era in Libia, la cui attivita' si limitava alla Libia, il cui
patrimonio e' stato trasferito nella sua totalita' allo Stato libico
e a provvedere alla, liquidazione delle spettanze sa richiesta degli
interessati.
4) In relazione al disposto dell'art. 12 dell'Accordo, il Governo
della Libia si impegna a dare in locazione all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) - Ramo colonizzazione - gli
immobili in Tripoli attualmente adibiti per l'esercizio di tale
attivita' e per il canone di fitto sotto indicato. Tale impegno avra'
inizio nel momento in cui avra' luogo la cessione del patrimonio
dell'I.N.P.S. ed avra' vigore per tutto il previsto periodo di tempo
in cui il detto Istituto - Ramo colonizzazione - continuera' ad
esercitare la sua attivita' in Libia:
a) sede della Direzione della colonizzazione, Maidan Kattedraia
n. 23, p. p., 10 vani e accessori, canone mensile: lire libiche
15,500 (lire libiche quindici e cinquecento millesimi);
b) alloggio di servizio, via Istiklal n. 179, p. 2°, vani 4 e
accessori, canone mensile: lire libiche 5,683 (lire libiche cinque e
seicento ottantatre millesimi);
c) alloggio di servizio, via Istiklal n. 179, p. 2°, vani tre e
accessori, canone mensile: lire libiche 5,500 (lire libiche cinque e
cinquecento millesimi).
5) In relazione con quanto disposto con l'art. 18 dell'Accordo, i
due Governi dichiarano che tra le questioni definite dall'Accordo
sono anche quelle relative alla cancellazione delle ipoteche nei
riguardi degli Enti di colonizzazione a favore della cessata
Amministrazione italiana della Libia, nonche' la cancellazione di
altri crediti ipotecari nei confronti di proprietari italiani
avvenuta anteriormente alla costituzione dello Stato Libico.
6) Resta inteso che i documenti siglati o firmati e allegati alle
lettere scambiate il 23 gennaio 1956, tra il Primo Ministro e
Ministro per gli affari esteri del Regno Unito di Libia e
l'Ambasciatore d'Italia in Libia, sono sostituiti dall'Accordo
firmato in Roma, in data odierna, e dalle Note scambiate in pari
data.
Prego Vostra Eccellenza di volermi confermare che le sopradette
intese vengono accettate dal Governo del Regno Unito di Libia e mi e'
grata l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della
mia piu' alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra
Eccellenza, in data odierna:
"Ho l'onore di comunicare a completamento dell'Accordo firmato a
Roma in data odierna i seguenti punti che fanno parte integrante
dell'Accordo stesso:
1) in relazione all'art. 3 dell'Accordo si precisa che fra i
beni, per i quali l'avvenuto trasferimento alla Libia e' considerato
nell'articolo stesso, sono compresi i beni situati in Libia
appartenenti al disciolto partito fascista, nonche' la
stazione-terminale dei cavi sottomarini che collegavano i due Paesi
ed il tratto terminale dei cavi stessi posto nelle acque territoriali
libiche.
Il Governo Libico, con l'entrata in vigore dell'Accordo, concedera'
in locazione per il periodo di dieci anni, e per un canone nominale,
al "Circolo Italia" in Tripoli l'immobile attualmente occupato dallo
stesso.
2) In relazione al disposto dell'art. 5 dell'Accordo, il Governo
Libico dichiara che gli eventuali indennizzi relativi alle
espropriazioni effettuate dal Governo italiano e dalla cessata
Amministrazione italiana in Libia, che siano tuttora dovuti, sono a
proprio carico se a favore di cittadini libici. Il Governo italiano
provvedera' al pagamento delle stesse indennita', se ancora dovute a
favore di cittadini italiani.
3) In relazione all'ultimo comma dell'art. 6 dell'Accordo firmato
in data odierna, il Governo Libico si impegna a regolarizzare, entro
tre mesi dalla data dello scambio delle ratifiche del presente
Accordo, le posizioni dei dipendenti degli enti la cui sede centrale
era in Libia, la cui attivita' si limitava alla Libia, il cui
patrimonio e' stato trasferito nella sua totalita' allo Stato libico
e a provvedere alla liquidazione delle spettanze su richiesta degli
interessati.
4) In relazione al disposto dell'art. 12 dell'Accordo, il Governo
della Libia si impegna a dare in locazione all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) - Ramo colonizzazione - gli
immobili in Tripoli attualmente adibiti per l'esercizio di tale
attivita' e per il canone di fitto sotto indicato. Tale impegno avra'
inizio nel momento in cui avra' luogo la cessione del patrimonio
dell'I.N.P.S. ed avra' vigore per tutto il previsto periodo di tempo
in cui il detto Istituto - Ramo colonizzazione - continuera' ad
esercitare la sua attivita' in Libia:
a) sede della Direzione della colonizzazione, Maidan Kattedraia
n. 23, p. p., 10 vani e accessori, canone mensile: lire libiche
15,500 (lire libiche quindici e cinquecento millesimi);
b) alloggio di servizio, via Istiklal n. 179, p. 2°, vani 4 e
accessori, canone mensile: lire libiche 5,683 (lire libiche cinque e
seicento ottantatre millesimi);
c) alloggio di servizio, via Istiklal n. 179, p. 2°, vani tre e
accessori, canone mensile: lire libiche 5,500 (lire libiche cinque e
cinquecento millesimi).
5) In relazione con quanto disposto con l'art. 18 dell'Accordo, i
due Governi dichiarano che tra le questioni definite dall'Accordo
sono anche quelle relative alla cancellazione delle ipoteche nei
riguardi degli Enti di colonizzazione a favore della cessata
Amministrazione italiana della Libia, nonche' la cancellazione di
altri crediti ipotecari nei confronti di proprietari italiani
avvenuta anteriormente alla costituzione dello Stato Libico.
6) Resta inteso che i documenti siglati o firmati e allegati alle
lettere scambiate il 23 gennaio 1956, tra il Primo Ministro e
Ministro per gli affari esteri del Regno Unito di Libia e
l'Ambasciatore d'Italia in Libia, sono sostituiti dall'Accordo
firmato in Roma, in data odierna, e dalle Note scambiate in pari
data".
Ho l'onore di comunicare che le sopraddette intese vengono
accettate dal Governo del Regno Unito di Libia e mi e' grata
l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia piu'
alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
In relazione alle conversazioni che hanno avuto luogo fra la
Delegazione italiana e la Delegazione Libica, in merito alla
situazione della Cassa di risparmio della Libia, ho l'onore di
pregarLa di far conoscere il punto di vista del Governo italiano
sulle seguenti questioni:
1) stato giuridico della Cassa di risparmio della Libia;
2) consistenza dei diritti di credito da parte dello Stato
italiano verso la detta Cassa.
In attesa delle richieste notizie, desidero informarLa che il
Governo Libico si propone di esaminare, nel comune interesse, con, i
dirigenti della Cassa di risparmio, la possibilita' della ripresa o
meno di attivita' in Libia di tale Ente.
La prego gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta
considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
In relazione alle richieste contenute nella Nota di Vostra
Eccellenza, in data odierna, ho l'onore di renderLe noto il punto di
vista del Governo italiano in merito alla situazione della Cassa di
risparmio:
1) la Cassa di risparmio della Libia, secondo l'ordinamento
giuridico italiano, era una fondazione di carattere pubblico avente
sede in Tripoli. Per essa l'art. 6 della Risoluzione non e'
applicabile e, in conseguenza, resta soggetta alla legge libica;
2) il Governo italiano, nel riconoscere di non avere alcuna
pretesa sul patrimonio dell'Ente, riafferma ai sensi della
Risoluzione dell'O.N.U. del 15 dicembre 1950, n. 388 V - il proprio
diritto di tutelare gli interessi dei terzi;
3) il Governo Libico ed il Governo italiano hanno, di comune
intesa, convenuto nelle conversazioni che hanno avuto luogo al
riguardo, di rimettere ad una apposita Commissione mista l'esame
degli eventuali diritti di credito dello Stato italiano verso la
Cassa di risparmio da trasferire alla Libia e ogni altra questione
relativa al diritto dei terzi.
Prendo atto, infine, di quanto da Vostra Eccellenza comunicato
circa il desiderio del Governo Libico di esaminare, nel comune
interesse, con i dirigenti della Cassa, la possibilita' della ripresa
o meno di attivita' in Libia di tale Ente.
La prego di gradire, Signor Primo Ministro, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di comunicarLe, per quanto riguarda la misura
cautelativa ("custodia"), in atto nei confronti dei due Enti di
colonizzazione (Istituto nazionale previdenza sociale - Ramo
colonizzazione - ed Ente per la colonizzazione della Libia), che sino
alla costituzione del Consiglio di sorveglianza, il "custode" agira'
in maniera da non compromettere la normale attuazione delle intese
che sono state raggiunte con l'Accordo firmato in data odierna.
La prego di accogliere, Signor Presidente, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente nota di Vostra
Eccellenza, in data odierna:
"Ho l'onore di comunicarLe, per quanto riguarda la misura
cautelativa ("custodia"), in atto nei confronti dei due Enti di
colonizzazione (Istituto nazionale previdenza sociale - Ramo
colonizzazione - ed Ente per la colonizzazione della Libia), che sino
alla, costituzione del Consiglio di sorveglianza, il "custode" agira'
in maniera da non compromettere la normale attuazione delle intese
che sono state raggiunte con l'Accordo firmato in data odierna".
La prego di gradire, Signor Primo Ministro, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
In relazione all'allegato A dell'Accordo firmato in data odierna,
ho l'onore di comunicarLe, per quanto riguarda gli edifici della
Banca d'Italia, che mentre nel detto allegato si parla di cessione al
Governo Libico degli immobili di proprieta' dell'Istituto stesso in
Libia, si intende che gli immobili di cui trattasi saranno ceduti
dall'Istituto medesimo mediante pagamento da parte dello Stato Libico
di lire italiane 100 (lire italiane cento).
Mi e' gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli
atti della mia piu' alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente nota di Vostra
Eccellenza in data odierna:
"In relazione all'allegato A dell'Accordo firmato in data odierna,
ho l'onore di comunicarLe, per quanto riguarda gli edifici della
Banca d'Italia, che mentre nel detto allegato si parla di cessione al
Governo Libico degli immobili di proprieta' dell'Istituto stesso in
Libia, si intende che gli immobili di cui trattasi saranno ceduti
dall'Istituto medesimo mediante pagamento da parte dello Stato Libico
di lire italiane 100 (lire italiane cento)".
La prego di gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
MUSTAFA BEN HALIM
A Sua eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
In relazione allo scambio di Note in data odierna, ho l'onore di
assicurarLa, a maggiore chiarimento delle disposizioni dell'art. 9
dell'Accordo, che l'espressione "Libia" comprende naturalmente anche
la "Cirenaica".
In conseguenza il Governo Libico non porra' alcun impedimento in
Cirenaica all'esercizio da parte di cittadini italiani nell'ambito
delle leggi libiche dei loro diritti di proprieta', salvo che
circostanze speciali di ordine pubblico richiedano cautele per casi
individuali.
La prego confermarmi l'avvenuta rinunzia ad ogni e qualsiasi
diritto in Cirenaica da parte dell'Ente di colonizzazione per la
Libia (Entecol) e che in conseguenza le disposizioni dell'Accordo
relative agli Enti di colonizzazione non si applicano in Cirenaica.
Mi e' grata l'occasione per rinnovarLe, Signor Presidente, gli atti
della mia piu' alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra
Eccellenza, in data odierna:
"In relazione allo scambio di Note in data odierna ho l'onore di
assicurarLa, a maggiore chiarimento delle disposizioni dell'art. 9
dell'Accordo, che l'espressione "Libia" comprende naturalmente anche
la "Cirenaica".
In conseguenza il Governo Libico non porra' alcun impedimento in
Cirenaica all'esercizio da parte di cittadini italiani, nell'ambito
delle leggi libiche, dei loro diritti di proprieta', salvo che
circostanze speciali di ordine pubblico richiedano cautele per casi
individuali.
La prego comunicarmi l'avvenuta rinunzia ad ogni e qualsiasi
diritto in Cirenaica da, parte dell'Ente di colonizzazione per la
Libia (Entecol) e che in conseguenza le disposizioni dell'Accordo
relative agli Enti di colonizzazione non si applicano in Cirenaica".
Ho l'onore di confermarLe l'avvenuta rinunzia ad ogni e qualsiasi
diritto in Cirenaica da parte dell'Ente di colonizzazione per la
Libia (Entecol) e che in conseguenza le disposizioni dell'Accordo
relative agli Enti di colonizzazione non si applicano in Cirenaica.
Mi e' grata l'occasione per rinnovarLe, Signor Primo Ministro, gli
atti della mia piu' alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN' HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
In relazione all'art. 9 dell'Accordo firmato in data odierna, ho
l'onore di comunicarLe che il Governo Libico conviene a che i
cittadini italiani sottoindicati abbiano il diritto di percepire,
vita natural durante, dai competenti organi amministrativi il canone
convenuto relativamente alla utilizzazione dei terreni in concessione
siti in Tripolitania nella zona della Mellaha:
1. Livolsi Ferdinando: lotto 162, ha. 6 circa.
2. Livolsi Ferdinando: lotto 163, ha. 5 circa.
3. Societa' Piacentino Sebastiano: lotto 160, ha. 21 circa.
4. Bigiorno Enrico: lotto 170, ha. 13 circa.
5. Calosci Moschi Matilde, lotto 164, ha. 14 circa.
6. Merenda Giovanni, lotto 161, ha. 18 circa.
7. Tuzzolino Costantino, lotto 184, ha. 17 circa.
La prego di gradire, signor Presidente, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
Ho l'onore di accusare ricevuta e di prendere atto della seguente
Nota di Vostra Eccellenza in data odierna:
"In relazione all'art. 9 dell'Accordo firmato in data, odierna,
ho l'onore di comunicarLe che il Governo Libico conviene a che i
cittadini italiani sottoindicati abbiano il diritto di percepire,
vita natural durante, dai competenti organi amministrativi il canone
convenuto relativamente alla utilizzazione dei terreni in concessione
siti in Tripolitania nella zona della Mellaha:
1. Livolsi Ferdinando: lotto 162, ha. 6 circa.
2. Livolsi Ferdinando: lotto 163, ha. 5 circa.
3. Societa' Piacentino Sebastiano: lotto 160, ha. 21 circa.
4. Bigiorno Enrico: lotto 170, ha. 13 circa.
5. Calosci Moschi Matilde, lotto 164, ha. 14 circa.
6. Merenda Giovanni, lotto 161, ha. 18 circa.
7. Tuzzolino Costantino, lotto 184, ha. 17 circa".
La prego di accogliere, Signor Primo Ministro, gli atti della mia
piu' alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
In relazione all'art. 12 dell'Accordo firmato in data odierna, ho
l'onore di proporre a V.E. che il pagamento della somma di lire
libiche 325.000. (lire libiche trecentoventicinquemila) che il
Governo Libico deve, senza interesse, al Governo italiano, a saldo
dell'acquisto degli immobili e mobili degli Istituti italiani di
assicurazione (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. - I.N.P.S.), avvenga nel
seguente modo:
la prima meta', lire libiche 162.500 (lire libiche
centosessantaduemilacinquecento), verra' detratta, in tre rate di
uguale importo, dalla somma di lire libiche 1.750.000 (lire libiche
un milione settecentocinquantamila) che il Governo italiano
corrispondera' al Governo Libico in prodotti dell'industria italiana
e in tre esercizi finanziari, ai termini dell'art. 16 dell'Accordo;
la seconda meta' verra' pagata dal Governo Libico al Governo
italiano in cinque annualita' consecutive di lire libiche 32.500
(lire libiche trentaduemilacinquecento) a partire dall'inizio del 5°
anno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.
La prego di gradire, signor Primo Ministro, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra
Eccellenza in data odierna:
"In relazione all'art. 12 dell'Accordo firmato in data odierna,
ho l'onore di proporre a V.E. che il pagamento della somma di lire
libiche 325.000 (lire libiche trecentoventicinquemila) che il Governo
Libico deve, senza interesse, al Governo italiano, a saldo
dell'acquisto degli immobili e mobili degli Istituti italiani di
assicurazione (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. - I.N.P.S.), avvenga nel
seguente modo:
la prima meta', lire libiche 162.500 (lire libiche
centosessantaduemilacinquecento), verra' detratta, in tre rate di
uguale importo, dalla somma di lire libiche 1.750.000 (lire libiche
un milione settecentocinquantamila) che il Governo italiano
corrispondera' al Governo Libico in prodotti dell'industria italiana
e in tre esercizi finanziari, ai termini dell'art. 16 dell'Accordo;
la seconda meta' verra' pagata dal Governo Libico al Governo
italiano in cinque annualita' consecutive di lire libiche 32.500
(lire libiche trentaduemilacinquecento) a partire dall'inizio del 5°
anno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo".
Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Libico con quanto
precede.
La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia piu'
alta considerazione.
MUSTAFA BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
In relazione all'art. 9 dell'Accordo firmato in data odierna, Le
saro' grato di volermi cortesemente confermare che, in armonia con lo
spirito che lo ha animato a concludere tale Accordo, il Governo
Libico si impegna a dare disposizioni affinche' sia facilitata la
revoca delle misure di requisizione o, qualora cio' non sia
possibile, l'aggiornamento dei prezzi per i provvedimenti di
requisizione tuttora in vigore sui beni appartenenti a cittadini
italiani.
La prego di gradire, signor Primo Ministro, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra
Eccellenza in data odierna:
"In relazione all'art. 9 dell'Accordo firmato in data odierna, Le
saro' grato di volermi cortesemente confermare che, in armonia con lo
spirito che lo ha animato a concludere tale Accordo, il Governo
Libico si impegna a dare disposizioni affinche' sia facilitata la
revoca delle misure di requisizione o, qualora cio' non sia
possibile, l'aggiornamento dei prezzi per i provvedimenti di
requisizione tuttora in vigore sui beni appartenenti a cittadini
italiani".
Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Libico con quanto
precede.
La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia piu'
alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
In relazione all'art. 13 dell'Accordo firmato in data odierna ho
l'onore di proporLe che il pagamento in Libia delle pensioni e degli
altri trattamenti di quiescenza in favore del personale militare e
civile, gia' dipendente dalla cessata Amministrazione italiana della
Libia, avvenga con le seguenti modalita':
1) si riunira' una Commissione mista, composta di funzionari
delle Amministrazioni competenti dei due Paesi, cui verra' affidato
il compito di stabilire i criteri di funzionamento di appositi uffici
dipendenti, incaricati di raccogliere ed istruire le pratiche
relative ai pagamenti delle pensioni e degli altri trattamenti di
quiescenza al personale militare e civile, gia' dipendente dalla
cessata Amministrazione italiana della Libia. Tale Commissione
organizzera', avviera' e coordinera' (per quanto sia necessario) il
lavoro dei predetti uffici;
2) verranno istituiti, secondo i criteri funzionali stabiliti
dalla Commissione di cui al punto 1), due uffici dipendenti, uno per
la Tripolitania e Fezzan ed uno per la Cirenaica, di cui faranno
parte funzionari designati dai due Governi.
Qualora si riveli necessario un apposito ufficio per la provincia
del Fezzan, la Commissione esaminera' la possibilita' di una sua
istituzione.
Questi uffici dovranno procedere alla raccolta e istruttoria
delle pratiche necessarie al Governo italiano per accertare i diritti
dei richiedenti. In tali operazioni, che verranno espletate in base
alle norme ed ai requisiti stabiliti dalla legislazione italiana in
materia, gli uffici potranno utilizzare la pertinente documentazione
conservata negli archivi del Governo Libico. Non si hanno obiezioni a
che gli uffici, per facilita' di lavoro e per agevolare i contatti
con il pubblico, stabiliscano eventualmente le loro sedi presso le
Direzioni del personale della Tripolitania e della Cirenaica e, se
del caso, anche del Fezzan;
3) i predetti uffici saranno incaricati di versare agli aventi
diritto, riconosciuti tali dal Governo italiano in base alla
documentazione raccolta secondo i criteri di cui al punto 2), tutte
le relative spettanze, fatta eccezione per le rate di pensione. La
responsabilita' contabile di tali operazioni incombera' al
funzionario italiano, facente parte dell'ufficio, espressamente
preposto a tale compito. L'attuazione pratica delle operazioni di
versamento potra' essere stabilita dagli uffici stessi in base alle
loro particolari esigenze di funzionamento.
Per quanto concerne invece le pensioni vere e proprie (ivi comprese
le quote arretrate) queste perverranno agli aventi diritto,
individuati dai predetti uffici e riconosciuti tali dal Governo
italiano, per il tramite di una Banca di Tripoli, che emettera' a tal
fine mandati riscuotibili in Libia.
La prego di gradire, Signor Primo Ministro, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota indirizzatami
da Vostra Eccellenza in data odierna:
"In relazione all'art, 13 dell'Accordo firmato in data odierna ho
l'onore di proporLe che il pagamento in Libia delle pensioni e degli
altri trattamenti di quiescienza in favore del personale militare e
civile, gia' dipendente dalla cessata Amministrazione italiana della
Libia, avvenga con le seguenti modalita':
1) si riunira' una Commissione mista, composta di funzionari
delle Amministrazioni competenti dei due Paesi, cui verra' affidato
il compito di stabilire i criteri di funzionamento di appositi uffici
dipendenti, incaricati di raccogliere ed istruire le pratiche
relative ai pagamenti delle pensioni e degli altri trattamenti di
quiescenza al personale militare e civile, gia' dipendente dalla
cessata Amministrazione italiana della Libia. Tale Commissione
organizzera', avviera' e coordinera' (per quanto sia necessario) il
lavoro dei predetti uffici;
2) verranno istituiti, secondo i criteri funzionali stabiliti
dalla Commissione di cui al punto 1), due uffici dipendenti, uno per
la Tripolitania e Fezzan ed uno per la Cirenaica, di cui faranno
parte funzionari designati dai due Governi.
Qualora si riveli necessario un apposito ufficio per la provincia
del Fezzan, la Commissione esaminera' la possibilita' di una sua
istituzione.
Questi uffici dovranno procedere alla raccolta e istruttoria
delle pratiche necessarie al Governo italiano per accertare i diritti
dei richiedenti. In tali operazioni, che verranno espletate in base
alle norme ed ai requisiti stabiliti dalla legislazione italiana in
materia, gli uffici potranno utilizzare la pertinente documentazione
conservata negli archivi del Governo Libico. Non si hanno obiezioni a
che gli uffici, per facilita' di lavoro e per agevolare i contatti
con il pubblico, stabiliscano eventualmente le loro sedi presso le
Direzioni del personale della Tripolitania e della Cirenaica e, se
del caso, anche del Fezzan;
3) i predetti uffici saranno incaricati di versare agli aventi
diritto, riconosciuti tali dal Governo italiano in base alla
documentazione raccolta secondo i criteri di cui al punto 2), tutte
le relative spettanze, fatta eccezione per le rate di pensione. La
responsabilita' contabile di tali operazioni incombera' al
funzionario italiano, facente parte dell'ufficio, espressamente
preposto a tale compito. L'attuazione pratica delle operazioni di
versamento potra' essere stabilita dagli uffici stessi in base alle
loro particolari esigenze di funzionamento.
Per quanto concerne invece le pensioni vere e proprie (ivi comprese
le quote arretrate) queste perverranno agli aventi diritto,
individuati dai predetti uffici e riconosciuti tali dal Governo
italiano, per il tramite di una Banca di Tripoli, che emettera' a tal
fine mandati riscuotibili in Libia".
Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Libico a che la
liquidazione delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza
al personale militare e civile libico, gia' dipendente dalla
Amministrazione italiana della Libia, avvenga secondo le modalita'
sopra indicate.
Mi e' gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli
atti della mia piu' alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
Ho l'onore di comunicarLe che con l'applicazione delle intese di
cui all'art. 10 dell'Accordo firmato in data odierna (che contempla
anche il trasferimento al Governo della Libia di alcuni immobili gia'
di proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Libia e
dell'Istituto della previdenza sociale - Ramo colonizzazione) e'
stato naturalmente provveduto - in relazione all'art. 9 della
Risoluzione - alla liquidazione degli Enti predetti.
La prego di accogliere, Signor Primo Ministro, gli atti della mia
piu' alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra
Eccellenza in data odierna:
"Ho l'onore di comunicarLe che con l'applicazione delle intese di
cui all'art. 10 dell'Accordo firmato in data odierna (che contempla
anche il trasferimento al Governo della Libia di alcuni immobili gia'
di proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Libia e
dell'Istituto della previdenza sociale - Ramo colonizzazione) e'
stato naturalmente provveduto - in relazione all'art. 9 della
Risoluzione - alla liquidazione degli Enti predetti".
La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia piu'
alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
In relazione all'art. 10 lettera b dell'Accordo firmato in data
odierna, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che, nel caso in
cui risultasse in pratica antieconomico l'ulteriore avvaloramento di
taluni poderi, il Governo italiano si riserva la facolta' di
restituirli allo Stato Libico.
Mi e' gradita l'occasione per rinnovare a Vostra, Eccellenza gli
atti della mia piu' alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra
Eccellenza, in data odierna:
In relazione all'art. 10 lettera b dell'Accordo firmato in data
odierna, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che, nel caso in
cui risultasse in pratica antieconomico l'ulteriore avvaloramento di
taluni poderi, il Governo italiano si riserva la facolta' di
restituirli allo Stato Libico".
Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Libico con quanto
precede.
La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia piu'
alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
II Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
In relazione all'art. 12 dell'Accordo firmato in date odierna, che
nello stabilire la cifra complessiva di lire libiche 175.000 (lire
libiche centosettantacinquemila) de trasferire a titolo di riserva,
non prevede peraltro la data dell'inizio del funzionamento del nuovo
Istituto libico di assicurazione sociale, ho l'onore di comunicarLe
quanto segue: L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) dovra' essere tenuto indenne da ogni onere che possa
derivarne nei confronti di pensionati e assicurati i quali si siano
trasferiti in Italia nel periodo compreso tra il 1 luglio 1957 e la
data dell'inizio del funzionamento dei nuovo Ente libico.
La prego di accogliere, signor Primo Ministro, gli atti della mia
piu' alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra
Eccellenza in data odierna:
"In relazione all'art. 12 dell'Accordo firmato in data odierna,
che nello stabilire la cifra complessiva di lire libiche 175.000
(lire libiche centosettantacinquemila) da trasferire a titolo di
riserva, non prevede peraltro la data dell'inizio del funzionamento
del nuovo Istituto libico di assicurazione sociale, ho l'onore di
comunicarLe quanto segue: L'Istituto nazionale della previdenza
sociale (I.N.P.S.) dovra' essere tenuto indenne da ogni onere che
possa derivarne nei confronti di pensionati e assicurati i quali si
siano trasferiti in Italia nel periodo compreso tra il 1 luglio 1957
e la data dell'inizio del funzionamento del nuovo Ente libico".
Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Libico con quanto
precede.
La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia piu'
alta considerazione.
MUSTAFA BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
La prego di confermarmi l'accordo del Governo italiano a restituire
al Governo Libico il materiale archeologico che fosse stato
trasportato dalla Libia in Italia dopo il 1940 e in particolare gli
oggetti che la Sovraintendenza per le antichita' di Tripoli invio' a
Napoli per esporli alla Mostra triennale delle terre italiane
d'oltremare.
La prego di accogliere, signor Presidente, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
Mi e' grato confermarLe l'accordo del Governo italiano a restituire
al Governo Libico il materiale archeologico che fosse stato
trasportato dalla Libia in Italia dopo il 1940 e in particolare gli
oggetti che la Sovraintendenza per le antichita' di Tripoli invio' a
Napoli per esporli alla Mostra triennale delle terre italiane
d'oltremare.
La prego di accogliere, signor Primo Ministro, gli atti della mia
piu' alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
Mi e' gradito confermarLe l'intesa raggiunta per i depositi liquidi
esistenti in Libia degli Istituti di assicurazione sociale.
L'intero importo, meno cento milioni di lire italiane da trasferire
in Italia, sara' devoluto a favore del Governo Libico.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente nota di Vostra
Eccellenza in data odierna:
"Mi e' gradito confermarLe l'intesa raggiunta per i depositi
liquidi esistenti in Libia degli Istituti di assicurazione sociale.
L'intero importo, meno cento milioni di lire italiane da trasferire
in Italia, sara' devoluto a favore del Governo Libico".
La prego di gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA